Avvocato penalista - Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. (1)
[1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli. ]
(1) Articolo abrogato dall’ art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
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Art. 7 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 7. Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio. (1)
[1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.
2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli. ]
(1) Articolo abrogato dall’ art. 14, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158.
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