Avvocato penalista - Indebita compensazione. Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Indebita compensazione. (1)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, del D. L. 4 luglio 2006, n°. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n°. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 9, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 quater del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Indebita compensazione. (1)
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.
2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n°. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.
(1) Articolo inserito dall'art. 35, comma 7, del D. L. 4 luglio 2006, n°. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n°. 248, e, successivamente, così sostituito dall’ art. 9, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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