Avvocato penalista - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (3)
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (2)
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]
(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(3) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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Art. 2 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. (3)
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. (2)
2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
[3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni), si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]
(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera a), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
(2) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(3) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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