Avvocato penalista - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]
(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
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Art. 8 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
[3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 (lire trecento milioni) per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. (1) ]
(1) Comma abrogato dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera g), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
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