Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 5. Omessa dichiarazione. (4)
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (1)
1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (2)
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (3)
(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera f), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.
(2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.
(3) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(4) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 1, del D. L. 30 dicembre 2009, n°. 194.
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Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 5. Omessa dichiarazione. (4)
1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (1)
1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (2)
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (3)
(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera f), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.
(2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.
(3) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(4) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 1, del D. L. 30 dicembre 2009, n°. 194.
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