Avvocato penalista - Dichiarazione infedele. Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
____________________________________
Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione infedele.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (3)
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; (1)
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni (2).
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. (4)
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (5)
(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera d), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(2) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera e), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. b) e d), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(3) Alinea così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d),del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(4) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
____________________________________
____________________________________
Art. 4 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Dichiarazione infedele.
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: (3)
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila; (1)
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni (2).
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. (4)
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.
Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). (5)
(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera d), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(2) Lettera modificata dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera e), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente la presente lettera è stata così modificata dall’ art. 4, comma 1, lett. b) e d), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(3) Alinea così modificato dall’ art. 4, comma 1, lett. d),del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(4) Comma aggiunto dall’ art. 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14, del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’ art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________