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mercoledì 6 ottobre 1999

Avvocato penalista - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Art. 570 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Art. 570 del Codice Penale.
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Art. 570. Violazione degli obblighi di assistenza familiare.
 
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 1.032. (1)
 
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
 
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;
 
2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
 
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
 
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. o), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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