Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 583 ter del Codice Penale.
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Art. 583 ter. Pena accessoria. (1)
La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583 bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni.
Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
(1) Articolo inserito dall’art. 6, comma 1, della L. 9 gennaio 2006, n. 7
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