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martedì 5 ottobre 1999

Avvocato penalista - Pena accessoria. Art. 569 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Pena accessoria. Art. 569 del Codice Penale.
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Art. 569. Pena accessoria.
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la decadenza dalla responsabilità genitoriale. (1) (2)
 
(1) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
 
(2) La Corte Costituzionale con la sentenza 23 febbraio 2012, n°. 31 ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell’articolo 569 del codice penale, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall’articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
 
Successivamente, con sentenza 23 gennaio 2013, n°. 7 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale "nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall’articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potestà genitoriale, così precludendo al giudice ogni possibilità di valutazione dell’interesse del minore nel caso concreto."
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