Avvocato penalista - Occultamento di stato di un figlio. Art. 568 del Codice Penale.
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Art. 568. Occultamento di stato di un figlio. (1)
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (2)
(1) Rubrica così modificata dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n°. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 93, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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