Avvocato penalista - Omicidio colposo. Art. 589 del Codice Penale.
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Art. 589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (1)
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (2)
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. (3)
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (4)
(1) La parola: “cinque” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n°. 102.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(4) Le parole: “anni dodici” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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Art. 589. Omicidio colposo.
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. (1)
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. (2)
Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. (3)
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. (4)
(1) La parola: “cinque” è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 1, della L. 21 febbraio 2006, n°. 102.
(3) Questo comma è stato inserito dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
(4) Le parole: “anni dodici” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 3), del D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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