Avvocato penalista - Computo delle circostanze. Art. 590 bis del Codice Penale.
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Art. 590 bis. Computo delle circostanze.
Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ultimo periodo, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti. (1)
(1) Articolo inserito dal D. L. 23 maggio 2008, n°. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n°. 125.
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