Avvocato penalista - Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
____________________________________
Art. 9 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:
a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 2;
b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 8 (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio - 15 marzo 2002, n°. 49 (Gazz. Uff. 20 marzo 2002, n°. 12, serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 9, comma 1, lettera b), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
____________________________________
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________