http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

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venerdì 15 settembre 2000

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Pene accessorie. Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
 
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Art. 12 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Pene accessorie.
 
1.  La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente decreto importa:
 
a)  l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;
 
b)  l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;
 
c)  l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;
 
d)  l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di commissione tributaria;
 
e)  la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.
 
2.  La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 8 importa altresì l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni, salvo che ricorrano le circostanze previste dagli articoli 2, comma 3, e 8, comma 3.
 
2-bis.  Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto l’istituto della sospensione condizionale della pena di cui all’articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
 
a) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
 
b) l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro. (1) (2)
 
(1) Comma aggiunto dall’ art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2 del D. L. n°. 138/2011.
 
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 14 - 28 maggio 2015, n°. 95 (Gazz. Uff. 3 giugno 2015, n°. 22, 1ª Serie speciale), ha dichiarato fra l’altro inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2-bis, aggiunto dall’art. 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del D. L. n°. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n°. 148 del 2011, sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione.
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