http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Informazioni Professionali Specifiche.

- Avvocato abilitato al Patrocinio presso la Corte Suprema di Cassazione e presso le altre Giurisdizioni Superiori - Avvocato Specialista in Diritto Penale ed in Procedura Penale - Avvocato Penalista - Avvocato Processualpenalista - Avvocato Specializzato in Indagini Difensive - Avvocato Specializzato in Tecniche Investigative Avanzate - Avvocato Specializzato in Legislazione e Programmazione della Sicurezza - Avvocato Specializzato nello studio e nella elaborazione dei modelli organizzativi per la prevenzione dei reati, al fine dell'esclusione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al D. Lgs. 231/2001 ed al più recente Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U.S.L.), di cui al D. Lgs. 81/08, come integrato e corretto dal D. Lgs. 106/09 - Avvocato Specializzato nelle Revisioni dei Giudizi Penali - Avvocato Ordinario per le Attività di Assistenza, Consulenza, Difesa e Rappresentanza legali, in materia Amministrativa, Civile, Penale e Tributaria -
Chiunque non sia nelle condizioni economiche di poter pagare da se i compensi professionali dovuti per una efficace ed utile difesa in materia penale, può beneficiare del Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato e ciò significa che lo Stato si accolla gli oneri economici necessari per la difesa delle persone non o poco abbienti. L'Avv. Cirolla, come i validissimi colleghi e collaboratori scientifici esterni che lo coadiuvano nella sua attività, sono accreditati al Gratuito Patrocinio o Patrocinio a spese dello Stato, con validità estesa sull'intero territorio nazionale e davanti a tutte le autorità giudiziarie italiane. Cliccate sulla foto che si trova nel sesto riquadro a scendere della colonna di destra di questa pagina web per leggere e vedere da voi quali sono le condizioni di fatto e di legge per essere ammessi a tale beneficio.
L'assistenza, la consulenza ed i consigli legali preliminari richiestici dagli aspiranti nuovi assistiti, difesi o rappresentati verranno dati soltanto a coloro che si atterranno a quanto previsto nell'undicesimo riquadro a scendere, che si può visualizzare nella colonna di destra della home page del sito ed intitolato: AVVERTENZA PER LE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE CHE CONTATTANO PER LA PRIMA VOLTA QUESTO SITO WEB.

martedì 5 settembre 2000

Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omessa dichiarazione. Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
____________________________________

Art. 5 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Art. 5. Omessa dichiarazione. (4)

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. (1)

1-bis. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. (2)

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. (3)

(1) Comma modificato dall'art. 2, comma 36-vicies semel, lettera f), del D. L. 13 agosto 2011, n°. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n°. 148; per l'applicazione di tale disposizione, vedi comma 36-vicies bis del predetto art. 2, del D. L. n°. 138/2011.
Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(2) Comma inserito dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158, che ha sostituito l’originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis.

(3) Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(4) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 14 del D. L. 25 settembre 2001, n°. 350 e l’art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
Sull'estinzione dei delitti di cui al presente articolo, vedi il comma 3 dell'art. 1, della L. 18 ottobre 2001, n°. 383.
Vedi, anche, il comma 7 dell'art. 1, del D. L. 30 dicembre 2009, n°. 194.
____________________________________



Nessun commento:

Posta un commento

________________ AVVERTENZE ________________

Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________