Avvocato penalista - Occultamento o distruzione di documenti contabili. Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Occultamento o distruzione di documenti contabili.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Occultamento o distruzione di documenti contabili.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. (1)
(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.
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