http://www.avvocato-penalista-cirolla.blogspot.com/google4dd38cced8fb75ed.html Avvocato penalista ...: Avvocato penalista - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

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lunedì 11 settembre 2000

Avvocato penalista - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.

Avvocato penalista - Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158.
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Art. 10 bis del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n°. 74, aggiornato dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n°. 158. Omesso versamento di ritenute dovute o certificate. (1), (2), (3), (4), (5)

1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. (3)

(1)  Articolo inserito dall'art. 1, comma 414, della L. 30 dicembre 2004, n°. 311, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

(2) Rubrica così modificata dall’ art. 7, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 24 settembre 2015, n°. 158.

(3) Comma così modificato dall’ art. 7, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 24 settembre 2015, nç. 158.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio - 5 giugno 2015, n°. 100 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n°. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis sollevata in riferimento all’art. 3 e all’art. 24 della Costituzione.

(5) Sull'esclusione della punibilità per i reati di cui al presente articolo, vedi l'art. 5-quinquies, commi 1, lett. a), e 2, del D. L. 28 giugno 1990, n°. 167, aggiunto dall’ art. 1, comma 1, della L. 15 dicembre 2014, n°. 186.
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