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lunedì 18 febbraio 2013

Avvocato penalista - Non è reato di Sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) timbrare il cartellino del proprio collega di lavoro, ma costituisce soltanto un illecito disciplinare.

Avvocato penalista - Non è reato di Sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) timbrare il cartellino del proprio collega di lavoro, ma costituisce soltanto un illecito disciplinare.

Lo ha stabilito la nostra Corte di Cassazione in una sua recente sentenza del 31 gennaio scorso.
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Avvocato penalista - Non è reato di Sostituzione di persona (Art. 494 del Codice Penale) timbrare il cartellino del proprio collega di lavoro, ma costituisce soltanto un illecito disciplinare.
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Concordo totalmente con la nostra Corte di Cassazione circa il fatto che il comportamento dalla stessa vagliato nel caso di specie non integri la fattispecie criminosa di cui all'art. 494 del codice penale, ovvero il reato di Sostituzione di persona, atteso che l'azione di chi timbra il cartellino al posto del suo collega di lavoro - assente - non si sostituisce illegittimamente alla persona del collega, né si attribuisce il nome del collega od altro falso nome, né si da una qualità nel senso voluto dall'art. 494 c.p.

Infatti, l'Art. 494 del codice penale, intitolato al reato di Sostituzione di persona, prevede che:

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.
 
Ma non concordo con la nostra Corte di Cassazione circa la sua considerazione che il comportamento di chi timbra il cartellino di presenza sul lavoro altrui costituisca solo un illecito disciplinare. 
 
L'Art. 640 del codice penale, intitolato al reato di Truffa, dal canto suo, stabilisce che:

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.
 
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5). (1)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
 
(1) Numero aggiunto dall’art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

Poiché - ed a mio modesto avviso - un siffatto comportamento integra pienamente tutti gli elementi costitutivi di cui agli Artt. 110 e 640 del codice penale ossia del reato di Truffa in concorso, ai danni del proprio datore di lavoro od ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, a seconda dello specifico rapporto di lavoro in essere, atteso che non può certo revocarsi in dubbio il fatto che il timbrare il cartellino di presenza sul posto di lavoro, per un collega assente sul posto di lavoro, non configuri pienamente gli artifizi od i raggiri, idonei ad indurre in errore il proprio datore di lavoro, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui (del datore di lavoro) danno.
 
Il diritto di percepire il proprio stipendio alla fine del mese - che comprende tutti i giorni lavorativi del mese - presuppone che si sia adempiuto il proprio dovere, non solo di essere presenti sul posto di lavoro in ognuno dei giorni lavorativi del mese (salvo i vari casi di legittimo impedimento previsti dalla legge), ma anche di lavorare proficuamente in ognuno dei giorni lavorativi del mese.

Farsi timbrare il cartellino di presenza da un collega di lavoro, compiacente e complice, equivale a commettere il reato di truffa in concorso.
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""" Timbrare il cartellino del collega: non è sostituzione di persona.

Farsi timbrare il cartellino dal collega non comporta il reato di sostituzione di persona, ma solo un procedimento disciplinare a carico del lavoratore.

La Cassazione è recentemente intervenuta su quei consueti, ma illeciti, “scambi di favore” che avvengono tra colleghi, quando si deve timbrare il cartellino di presenza. Secondo i giudici in tale condotta non sono ravvisabili gli estremi del reato di sostituzione di persona.

Si parla di reato di sostituzione di persona quando un soggetto, per ottenere un vantaggio, fa cadere qualcuno in errore, sostituendosi ad altri, attribuendo a sé o ad altri un falso nome o una falsa qualità.

Ad esempio si ha sostituzione di persona quando:

- ci si attribuisca il nome di persona immaginaria;

- si crei e utilizzi un “account” e una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest’ultimo l’acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete.

Secondo i giudici della Corte timbrare il cartellino del collega, per farlo risultare presente, non rientra in questi casi. Infatti, seppur è vero che il datore di lavoro è caduto in errore, è anche vero che il collega non ha assunto l’identità del dipendente assente, limitandosi a timbrarne soltanto il cartellino.
 
Nel caso di specie, il lavoratore furbetto si è limitato a simulare un fatto inesistente (la presenza del dipendente assente sul posto di lavoro), attraverso l’utilizzazione della scheda magnetica del compagno.

Il fatto però che tale comportamento non costituisca reato di sostituzione di persona, non significa che esso non sia un illecito comunque punito. Infatti, oltre ad essere un illecito disciplinare, potrebbe ricorrere la truffa.
 
Dipendente avvisato… """

Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/24501_timbrare-il-cartellino-del-collega-non-e-sostituzione-di-persona
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