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martedì 26 febbraio 2013

Avvocato penalista - Interferenze illecite nella vita privata (Articolo 615-bis del Codice Penale).

Avvocato penalista - Interferenze illecite nella vita privata (Articolo 615-bis del Codice Penale).

L'articolo 615-bis del Codice Penale, intitolato alle Interferenze illecite nella vita privata, prevede che:
 
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
 
Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.
 
I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d`ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.
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Avvocato penalista - Interferenze illecite nella vita privata (Articolo 615-bis del Codice Penale).
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""" Vietato registrare e spiare la moglie o il marito anche se convivente.

Nascondere in casa un registratore per spiare quello che il partner dice al telefono può comportare una condanna penale per interferenze illecite nella vita privata.

Non importa se si tratti di coniuge o di convivente che non abita stabilmente in casa: registrare, di nascosto, le conversazioni di quest’ultimo è un illecito e comporta una condanna per il reato di interferenze nella vita privata.
 
Lo ha detto la Cassazione in una recente pronuncia [1].

Spiare una persona all’interno del domicilio è sempre illecito. E ciò vale sia nel caso in cui si tratti di coniuge, sia di convivente stabile, sia occasionale.
 
Ciò che infatti viene tutelato dalla norma del codice penale [2] è che la vittima della obliqua condotta, proprio perché si trova in un luogo ove si svolgono episodi significativi della propria priva privata (tale è la casa di abitazione, anche se occasionale), è di regola fiduciosa che in tale posto sia tutelata la propria privacy.

Essa infatti confida che, all’interno delle quattro mura domestiche (anche se non di sua proprietà), possa godere di riservatezza: pertanto è maggiormente esposta e vulnerabile nei confronti di un comportamento subdolo e sleale da parte della persona cui è affettivamente legata. 

In pratica

La tutela contro registrazioni e interferenze effettuate dal partner all’interno dell’abitazione si estende non solo ai coniugi o ai conviventi stabili, ma anche a quelli occasionali.

[1] Cass. sent. n. 8762 del 22.02.2013.
[2] Art. 615 bis cod. pen. """

Fonte la Legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/24747_vietato-registrare-e-spiare-la-moglie-o-il-marito-anche-se-convivente
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Avvocato penalista - Interferenze illecite nella vita privata (Articolo 615-bis del Codice Penale).
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