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mercoledì 27 febbraio 2013

Avvocato penalista - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale).

Avvocato penalista - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale).
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L'art. 659 del Codice Penale prevede che:
 
Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
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Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.
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Avvocato penalista - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 del Codice Penale).
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E' una sentenza da rispettare - come tutte le sentenze  - sebbene per nulla condivisibile o di pregio.

I rumori molesti, infatti, in un condominio od altrove, sono idonei, di per se, a disturbare sia le occupazioni, che il riposo, tanto di una persona, quanto di più persone o di più famiglie, soprattutto se la/e persona/e o la/e famiglia/e vive/ono in un condominio od in prossimità dei rumori o delle molestie.
 
Alla medesima maniera di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso, contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

La norma in esame non richiede una pluralità di soggetti lesi o di parti offese, ma solo che i rumori molesti, gli schiamazzi ovvero l'abuso di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero il suscitare o il non impedire gli strepiti di animali, disturbino le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero ancora che disturbino gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.

La locuzione "disturba le occupazioni o il riposo delle persone" non va intesa - a mio sommesso parere - nel senso che occorra una pluralità di soggetti offesi perché si possa configurare la specifica figura di reato, ma nel senso della individuazione dei soggetti tutelati dalla norma di cui all'art. 659 c.p., in ossequio ai criteri basilari di formulazione generale ed astratta delle norme giuridiche, anche in materia penale.
 
E le persone disturbate nelle loro occupazioni o nel loro riposo, dunque, possono, indifferentemente ed ai sensi di legge, essere una o più di una.

Tutto dipende dall'intensità dei rumori o delle molestie che si arrecano, all'una od alle altre.
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""" Rumori in condominio: spostare i mobili la mattina presto non è reato.
 
Rumori in condominio: solo se la molestia è percepita da tante persone può scattare la tutela penale; altrimenti non resta che agire per il solo risarcimento del danno.
 
Scatta il reato di disturbo della quiete pubblica [1] quando i rumori prodotti dal condomino, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano l’attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da disturbare una pluralità indeterminata di persone e non solo i vicini del piano di sotto o di sopra.
 
Infatti, la norma tutela la quiete “pubblica” e non solo quella di singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui.
 
Sulla base di questo principio, la Cassazione [2] ha ritenuto non colpevole una persona accusata di spostare puntualmente i propri mobili in primissima mattina.
 
L’attività del disturbatore, infatti, per essere considerata penalmente illecita, deve:
 
- essere superiore alla normale tollerabilità;
- deve turbare la quiete di una parte notevole degli abitanti dell’edificio o di quelli degli stabili vicini.
 
Solo in tali casi può dirsi turbata la quiete pubblica.
 
Se invece la molestia è solo nei confronti dei condomini degli appartamenti superiori o inferiori, questi ultimi potranno far valere le loro ragioni solo con la normale azione civile per ottenere il risarcimento del danno (se sussistente), ma non con l’azione penale.
 
[1] Art. 659 cod. pen.
[2] Cass. sent. n. 6546 del 11.02.2013. """

Fonte La legge per tutti.it.

http://www.laleggepertutti.it/24962_rumori-in-condominio-spostare-i-mobili-la-mattina-presto-non-e-reato
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