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venerdì 22 febbraio 2013

Avvocato penalista - Il reato di diffamazione (Articolo 595 del Codice Penale) non si configura quando l'offesa alla reputazione altrui sia arrecata tramite e-mail diretta ad un solo destinatario.

Avvocato penalista - Il reato di diffamazione (Articolo 595 del Codice Penale) non si configura quando l'offesa alla reputazione altrui sia arrecata tramite e-mail diretta ad un solo destinatario.
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Lo ha stabilito una recente - e condivisibile - sentenza della nostra Corte Suprema di Cassazione.

Ed è una statuizione corretta e conforme ai principi più elementari del diritto penale italiano.

L'Art. 595 del nostro Codice Penale, intitolato alla Diffamazione, infatti stabilisce che:
 
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (ossia nell'Art. 594 del codice penale, che prevede il reato di Ingiuria ovvero il reato commesso da chi offende la reputazione di una persona presente al momento della sua offesa) comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
 
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
 
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
 
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
 
E' evidente che la norma di cui all'articolo 595 del Codice Penale, esaminata dalla nostra Suprema Corte di Cassazione, nel caso specifico, richiede - tra i suoi elementi costitutivi - non solo che l'offesa all'altrui reputazione (intesa nel senso di offesa all'altrui onore o decoro) sia davvero tale, ma che sia percepita da più persone e non da una persona soltanto.
 
Poiché, se così - come nel caso vagliato e deciso - difettando di uno dei suoi più essenziali elementi costitutivi (la pluralità dei destinatari dell'offesa dell'altrui reputazione), non costituisce reato.

Il parlare comunque male di qualcuno costituisce un fatto molto disdicevole sul piano etico o morale - e su questo non ci piove - ma, non in ogni caso, integra il reato di diffamazione.    
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Avvocato penalista - Il reato di diffamazione (Articolo 595 del Codice Penale) non si configura quando l'offesa alla reputazione altrui sia arrecata tramite e-mail diretta ad un solo destinatario.
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""" Offese per email: nessuna diffamazione.

Un messaggio di posta elettronica con offese nei confronti di un’altra persona non integra la diffamazione nei confronti di quest’ultima.
 
Mandare un messaggio di posta elettronica a una persona, con un contenuto offensivo nei confronti di un’altra, non è diffamazione.
 
Perché si possa parlare di diffamazione attraverso email, infatti, è necessario che il messaggio denigratorio raggiunga una pluralità di soggetti. Tale potrebbe essere l’ipotesi, per esempio, di una
live chat, di una mailing list, di un forum.

Invece, qualora il messaggio incriminato sia stato indirizzato a una sola persona, che a sua volta lo abbia poi comunicato al soggetto offeso, non si commette alcun reato.
 
È quanto emerge da una recente sentenza della Cassazione.
 
Il ragionamento della Corte è facilmente comprensibile. Infatti, il reato di diffamazione è volto a tutelare l’onore di una persona e la stima di cui essa gode all’interno della collettività e dell’ambiente in cui vive.
 
Pertanto, se l’offesa non viene percepita dalla collettività stessa, non si può dire che vi sia stata alcuna lesione all’onore. """
 
Fonte La legge per tutti.it .

http://www.laleggepertutti.it/24574_offese-per-email-nessuna-diffamazione
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