Avvocato penalista - Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Art. 668 del Codice Penale.
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Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive.
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'autorità.
Se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3 dell'articolo 266.
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