Avvocato penalista - Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. Art. 657 del Codice Penale.
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Art. 657. Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in un luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire duecentomila." è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205
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