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Art. 662. Esercizio abusivo dell'arte tipografica. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava: "Chiunque, senza licenza dell'autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, fotografica, o un'altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire sessantamila a un milione." è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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