Avvocato penalista - Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. Art. 665 del Codice Penale.
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Art. 665. Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati. (1)
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(1) L'articolo che recitava: "Chiunque, senza licenza dell'autorità, o senza la preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero per mercede alloggia persone o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire un milione.
Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.
Qualora, ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire seicentomila." è stato abrogato dall'art. 13 del D. Lgs. 13 luglio 1994, n°. 480.
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