Avvocato penalista - Mendicità. Art. 670 del Codice Penale.
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Art. 670. Mendicità. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava:
"Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.
La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà."
è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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Art. 670. Mendicità. (1)
(...)
(1) L'articolo che recitava:
"Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.
La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà."
è stato abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n°. 205.
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