Avvocato penalista - Scambio elettorale politico mafioso. Art. 416 ter del Codice Penale.
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Art. 416 ter del Codice Penale. Scambio elettorale politico mafioso.
Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. (1)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, comma 1, della L. 17 aprile 2014, n°. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 1 della medesima L. n°. 62/2014.
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