Avvocato penalista - Circostanze aggravanti. Art. 425 del Codice Penale.
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Art. 425 del Codice Penale. Circostanze aggravanti.
Nei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso:
1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;
2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;
3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;
4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;
[5. su boschi, selve e foreste.] (1)
(1) Numero abrogato dall'art. 11 della L. 21 novembre 2000, n°. 353.
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