Avvocato penalista - Assistenza agli associati. Art. 418 del Codice Penale.
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Art. 418 del Codice Penale. Assistenza agli associati.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione (1) a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni. (2)
La pena è aumentata se l'assistenza è prestata (3) continuamente.
Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.
(1) Le originarie parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 bis, del D. L. 18 ottobre 2001, n°. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n°. 438.
(2) Le parole: “fino a due anni” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 3, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251.
(3) Le originarie parole: “se il rifugio o il vitto sono prestati” sono state così sostituite dall’art. 1, comma 5 ter, del D. L. 18 ottobre 2001, n°. 374, convertito con modificazioni, nella L. 15 dicembre 2001, n°. 438.
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