Avvocato penalista - Istigazione a delinquere. Art. 414 del Codice Penale.
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Art. 414 del Codice Penale. Istigazione a delinquere.
Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.
Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.
Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (2)
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà.
La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. (1)
(1) Comma aggiunto dall’art. 15, comma 1 bis, del D. L. 27 luglio 2005, n°. 144, convertito con modificazioni, nella L. 31 luglio 2005, n°. 155 e, successivamente, così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n°. 2, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
(2) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), n°. 1, del D. L. 18 febbraio 2015, n°. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 aprile 2015, n°. 43.
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