Avvocato penalista - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia. Art. 414 bis del Codice Penale.
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Art. 414 bis del Codice Penale. Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.
Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume. (1)
(1) Articolo aggiunto dall’art. 4 della L. 1 ottobre 2012, n°. 172.
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