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giovedì 18 giugno 1998

Avvocato penalista - Sospensione del corso della prescrizione. Art. 159 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Sospensione del corso della prescrizione. Art. 159 del Codice Penale.
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Art. 159 del Codice Penale. Sospensione del corso della prescrizione.
 
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
 
1) autorizzazione a procedere;
 
2) deferimento della questione ad altro giudizio;
 
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.
 
In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.
 
Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
 
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (1).
 
Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.
 
La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
 
Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice. (2)
 
(1) Numero aggiunto dall’art. 12, comma 1, L. 28 aprile 2014, n°. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
 
(2) Comma aggiunto dall’art. 12, comma 2, L. 28 aprile 2014, n°. 67; vedi anche, per le disposizioni transitorie, l’art. 15-bis della suddetta L. 67/2014.
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