Avvocato penalista - Effetti della sospensione. Art. 166 del Codice Penale.
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Art. 166 del Codice Penale. Effetti della sospensione.
La sospensione condizionale della pena si estende alle pene accessorie.
La condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per l'applicazione di misure di prevenzione, né d'impedimento all'accesso a posti di lavoro pubblici o privati tranne i casi specificatamente previsti dalla legge, né per il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa.
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