Avvocato penalista - Accettazione della remissione. Art. 155 del Codice Penale.
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Art. 155 del Codice Penale. Accettazione della remissione.
La remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata.
Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.
La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro che hanno commesso il reato si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.
Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 153.
Se il querelato è un minore o un infermo di mente, e nessuno ne ha la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trova con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.
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