Avvocato penalista - Decorrenza del termine della prescrizione. Art. 158 del Codice Penale.
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Art. 158 del Codice Penale. Decorrenza del termine della prescrizione.
Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente (1), dal giorno in cui è cessata la permanenza. (2)
Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.
Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
(1) Le parole: “o continuato” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251;
2) Le parole: “o la continuazione” sono state soppresse dall’art. 6, co. 2, della L. 5 dicembre 2005, n°. 251.
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