Avvocato penalista - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. Art.168 ter del Codice Penale.
____________________________________
____________________________________
Art. 168 ter del Codice Penale. Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova. (1)
Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso.
Non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
(1) Articolo inserito dall’art. 3, comma 11, L. 28 aprile 2014, n°. 67.
____________________________________
____________________________________
Nessun commento:
Posta un commento
________________ AVVERTENZE ________________
Sono ammessi e graditi solo i Commenti che abbiano attinenza coi temi qui trattati e che si connotino per la loro formulazione chiara, civile, educata e rispettosa.
Non sono ammessi, poichè sgraditi, i Commenti che non abbiano i requisiti di cui sopra o che protendano ad offendere, diffamare, calunniare o comunque ad arrecare
in qualunque altro modo danno agli altri, siano essi persone fisiche, giuridiche, enti od istituzioni.
Nei casi più gravi, il moderatore o la proprietà del
sito, come di dovere, segnaleranno alle competenti Autorità, anche giudiziarie, i fatti ed i responsabili.
______________________________________________