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martedì 8 settembre 2015

Avvocato penalista - Commette i reati di Cessione di sostanze stupefacenti e di Peculato il Carabiniere che paga con droga il proprio informatore.

Avvocato penalista - Commette i reati di Cessione di sostanze stupefacenti e di Peculato il Carabiniere che paga con droga il proprio informatore.
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Avvocato penalista - Commette i reati di Cessione di sostanze stupefacenti e di Peculato il Carabiniere che paga con droga il proprio informatore.
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"" Condannato Carabiniere che pagava con droga il proprio informatore.

Dalla sentenza n. 31436 dell’1 agosto 2012 emerge che il rapporto tra agente di polizia e informatore non deve oltrepassare dei limiti ben precisi.

Con la sentenza in oggetto la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un comandante dei carabinieri per peculato e cessione di sostanze stupefacenti in quanto il militare, dopo aver sequestrato una partita di “fumo” per un quantitativo pari ad un chilogrammo, ne aveva ceduto una parte al suo informatore.

La sostanza illecita era stata sequestrata proprio grazie alle notizie rese dall’informatore che in cambio ha avuto circa 20 grammi della sostanza dal carabiniere.

Per i giudici di Piazza Cavour l’atteggiamento tenuto dal militare è stato fin troppo disinvolto e non trova alcuna giustificazione nella finalità di aiutare le indagini che a questo punto inquadrerebbero la cosa come un pagamento vero e proprio per il “servizio” reso.

L’ufficiale dell’Arma aveva sottratto al quantitativo di droga sequestrato la parte da corrispondere all’informatore dicendo ai suoi sottoposti che l’avrebbe tenuta in un cassetto.

Questo modo di fare conferma il fatto che l’uomo stesse agendo senza osservare le norme e tutto è venuto fuori al momento in cui gli è stato sollecitato di tirar fuori l’hashish requisita.

Relativamente al caso analizzato dalla Suprema corte c’è da dire che il reato di cessione di droga si è prescritto, mentre riguardo al peculato si configura l’attenuante della particolare tenuità del fatto e per questo motivo la pena del militare è stata condonata. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/condannato-carabiniere-che-pagava-con-droga-il-proprio-informatore/
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Avvocato penalista - Commette i reati di Cessione di sostanze stupefacenti e di Peculato il Carabiniere che paga con droga il proprio informatore.
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lunedì 7 settembre 2015

Avvocato penalista - Commette Estorsione, Art. 629 del Codice Penale, il datore di lavoro che si approfitta dei propri dipendenti, imponendo loro condizioni di lavoro più sfavorevoli.

Avvocato penalista - Commette Estorsione, Art. 629 del Codice Penale, il datore di lavoro che si approfitta dei propri dipendenti, imponendo loro condizioni di lavoro più sfavorevoli.
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Avvocato penalista - Commette Estorsione, Art. 629 del Codice Penale, il datore di lavoro che si approfitta dei propri dipendenti, imponendo loro condizioni di lavoro più sfavorevoli.
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"" Pagare in meno il lavoratore configura il reato di estorsione.

Nei confronti del datore di lavoro che, grazie ad una situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, si approfitta dei lavoratori con la minaccia “larvata” di licenziamento, corrispondendogli dei trattamenti retributivi inadeguati alle prestazioni effettuate (andando contro alle leggi e ai contratti collettivi), si configura il reato di estorsione, ex art. 629 del codice penale.

In pratica, il lavoratore era costretto a ridare indietro al datore di lavoro una parte delle somme ricevute a titolo di retribuzione o comunque ad accettare somme inferiori a quelle figuranti sulle buste paga.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 31535 del 3 agosto 2012 ha osservato che il comportamento del datore di lavoro è ingiustificabile ed è aggravato dal fatto che i lavoratori hanno dovuto accettare le citate condizioni inique perché versavano in una situazione di bisogno.

La sentenza del Tribunale (che ha condannato il datore di lavoro a sette anni di reclusione e €.3500 di multa) è stata confermata sia in Appello che in Cassazione, dove i giudici sul punto hanno osservato appunto che “integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, in presenza di una legittima aspettativa di assunzione, costringa l’aspirante lavoratore ad accettare condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi.” ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/pagare-in-meno-il-lavoratore-configura-il-reato-di-estorsione/
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Avvocato penalista - Commette Estorsione, Art. 629 del Codice Penale, il datore di lavoro che si approfitta dei propri dipendenti, imponendo loro condizioni di lavoro più sfavorevoli.
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domenica 6 settembre 2015

Avvocato penalista - Il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.

Avvocato penalista - Il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.
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Avvocato penalista - Il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.
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"" Condono a tempo per i tributi locali.

La sezione tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza 12679 del 20 luglio 2012 ha deciso che il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.

In questo modo ha dichiarato illegittima la delibera del comune di Roma che condonava le liti pendenti instaurate dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2003 per gli obblighi non adempiuti dal contribuente fino al 2002 e per i procedimenti contenziosi già pendenti (la delibera in esame era stata emanata dal comune di Roma nel 2009).

In sostanza, la Corte riconoscendo all’articolo 13 della legge 289/2002 una valenza limitata nel tempo, ha ritenuto i comuni privi del potere di deliberare il condono dei propri tributi nel caso in cui ciò avvenga a distanza di anni da quando il legislatore gli ha riconosciuto questa facoltà.

Un «condono a distanza di ben sette anni dalla normativa primaria succitata, determina l’illegittimità del condono medesimo per carenza di potere».

«Una volta che sia spirato il termine, previsto dalla legge statale autorizzativa, entro il quale tale potestà poteva essere esercitata, comporta la carenza del potere medesimo, e la conseguente disapplicazione, da parte del giudice ordinario, dell’atto assunto in violazione della norma».

Ottenere la sospensione del giudizio in corso, in seguito alla presentazione dell’istanza di sanatoria, è possibile soltanto se si tratta di obblighi tributari sorti prima della sua entrata in vigore, (ovvero fino al 31 dicembre 2002) e se, alla stessa data, «la procedura di accertamento o i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale fossero già stati instaurati».

Senza questi requisiti il condono è illegittimo, in quanto il potere non è esercitabile «sine die dall’amministrazione comunale». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/condono-a-tempo-per-i-tributi-locali/
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Avvocato penalista - Il potere dei comuni di stabilire condoni sui tributi propri non è esercitabile senza che vi siano precisi limiti temporali.
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sabato 5 settembre 2015

Avvocato penalista - Non è Ingiuria, Art. 594 C. P., rinfacciare a un collega la sua incapacità sul lavoro, purché il rilievo sia fatto con stile.

Avvocato penalista - Non è Ingiuria, Art. 594 C. P., rinfacciare a un collega la sua incapacità sul lavoro, purché il  rilievo sia fatto con stile.
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Avvocato penalista - Non è Ingiuria, Art. 594 C. P., rinfacciare a un collega la sua incapacità sul lavoro, purché il  rilievo sia fatto con stile.
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"" Nessun reato rinfacciare “con stile” l’incapacità sul lavoro di un collega.

Secondo la Corte di Cassazione non c’é nulla di male a rinfacciare l’incapacità sul lavoro purché le suddette critiche siano fatte con “stile” e non mirino a «screditare la persona» alla quale sono rivolte.

Sulla base di queste considerazioni la Suprema Corte ha annullato, senza rinvio «perchè il fatto non sussiste», una multa di 600 euro per ingiuria inflitta ad un avvocato avere inviato una serie di fax al suo corrispondente nel foro abruzzese nei quali lamentava l’incapacità professionale del collega, preannunciandone l’interruzione del rapporto professionale.

La corrispondenza tra i colleghi é stata questa: «formulo la presente al fine di segnalarvi la stravagante circostanza che ci è pervenuta una vostra raccomandata quale busta vuota senza lettera di sorta….» seguita da un altro fax (a un mese di distanza) dove l’imputato scriveva «riscontro il suo stravagante fac-simile con il quale, oltre a bizzarre considerazioni del tutto incomprensibili al sottoscritto…trasecolando…con il presente a valere quale formale diffida e messa in mora…procederò nei suoi confronti».

Infine, qualche giorno dopo l’ultima nota riportava «certo che si tratti di banale ignoranza dei propri doveri professionali, le preannuncio azione disciplinare».

Per queste frasi, il Giudice di Pace prima e il Tribunale poi, condannavano l’avvocato alla multa di 600 euro per ingiuria in quanto i giudici dei due gradi di giudizio precedenti avevano ravvisato negli scritti «locuzioni ingiuriose» e «offensive».

I giudici della V sezione Penale, con la sentenza n. 32987, hanno ribaltato il giudizio di merito perché «la critica dell’avvocato per sfiducia e disistima nei confronti del collega è da considerare come espressa in maniera formalmente proporzionata, senza uso di argumentum ad hominem, inteso a screditarlo generalmente».

Per la Corte, il termine “banale” «qualifica l’ignoranza attribuita al querelante per non conoscere la norma che consente agli avvocati di depositare atto presso la segreteria dell’Ordine di quei professionisti, norma sulla cui vigenza nessuna valida contestazione risulta effettuata.

Le affermazioni critiche sulla capacità professionale del querelante hanno compessivamente una causa legittimante la rimozione dell’antigiuridicità della condotta ingiuriosa in quanto rientrano nel corretto esercizio del diritto di dare giustificazione all’interruzione del rapporto fiduciario con il collega». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/nessun-reato-rinfacciare-con-stile-lincapacita-sul-lavoro-di-un-collega/
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Avvocato penalista - Non è Ingiuria, Art. 594 C. P., rinfacciare a un collega la sua incapacità sul lavoro, purché il  rilievo sia fatto con stile.
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venerdì 4 settembre 2015

Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino, in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.

Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino,  in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.
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Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino,  in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.
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"" É reato offendere un condomino.
 
Spesso e volentieri le riunioni di condominio danno vita a vere e proprie “guerre” tra vicini di casa.
 
Purtroppo queste liti alcune volte degenerano al punto di trasformare una “questione” condominiale con una penale.
 
Tra i reati che si configurano dentro le Assemblee condominiali quello che si verifica con maggior frequenza é senz’altro quello di ingiuria.
 
Il caso che ha recentemente trattato la Suprema Corte di Cassazione e che analizzeremo riguarda proprio il reato di ingiuria e, più nello specifico, un rappresentante di condominio si è sentito apostrofare da un condomino con l’epiteto “architetto del c…”,  “mafioso” ed “evasore fiscale”.
 
L’architetto, costituitosi parte civile nel processo che ne é derivato, ha avuto ragione nella fase di merito, in cui il condomino é stato condannato per il reato di cui all’art. 594 c.p.
 
In cassazione, quest’ultimo, ha fatto osservare che la decisione nei gradi precedenti era stata presa soltanto prendendo in considerazione la dichiarazione fatta dalla parte civile e che, inoltre, il comportamento “incriminato” poteva essere giustificato dallo stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui ex art.  599 c.p.
 
Anche la fase di legittimità é stata a favore dell’architetto; infatti, la Corte stabilendo legittima la dichiarazione della parte civile ha osservato che  “la persona offesa anche costituita parte civile, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicché le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro.”
 
Infine, i giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 33221 del 23 agosto 2012, hanno precisato che il condomino non può essere giustificato ex art. 599 c.p. in quanto lo stato d’ira deve essere causato da un fatto ingiusto altrui, mentre il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare dei lavori condominiali che invece l’imputato non gradiva, così come l’espressione “architetto del c…” fu pronunciata da parte dell’imputato in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
 
Avvocato penalista - E' Ingiuria, Art. 594 C. P., offendere un condomino,  in assenza di una sua provocazione o di un suo fatto ingiusto verso l'offensore.
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giovedì 3 settembre 2015

Avvocato penalista - Commette Peculato, Art. 314 C. P., il medico che si appropria del denaro destinato all’azienda sanitaria.

Avvocato penalista - Commette Peculato, Art. 314 C. P., il medico che si appropria del denaro destinato all’azienda sanitaria.
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Avvocato penalista - Commette Peculato, Art. 314 C. P., il medico che si appropria del denaro destinato all’azienda sanitaria.
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"" Commette peculato il medico che si appropria del denaro destinato all’azienda sanitaria.

Di recente la Cassazione ha trattato un caso molto interessante che riguarda il mondo dei medici e il modo in cui questi svolgono la propria attività.

Secondo i giudici della Suprema Corte di Cassazione “integra il delitto di peculato la condotta del medico il quale, avendo concordato con la struttura ospedaliera lo svolgimento dell’attività professionale consentita dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 (intra moenia) e, ricevendo per consuetudine dai pazienti (anziché indirizzarli presso gli sportelli di cassa dell’ente) le somme dovute per la sua prestazione, ne ometta il successivo versamento all’azienda sanitaria.

Infatti per quanto la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio non possa essere riferita al professionista che svolga attività intramuraria (la quale è retta da un regime privatistico), detta qualità deve essere attribuita a qualunque pubblico dipendente che la prassi e le consuetudini mettano nelle condizioni di riscuotere e detenere denaro di pertinenza dell’amministrazione.”

La Cassazione, con la sentenza n. 33150 del 23 agosto 2012, specifica che “il medico convenzionato, pur non potendosi qualificare dipendente pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale per la parte della sua attività inerente al versamento delle somme che, in base alle norme vigenti in materia di attività intra moenia, sono dovute alla azienda sanitaria, sicché è configurabile il reato di peculato nell’ipotesi in cui tale soggetto si appropri di tali porzioni ricevute dai pazienti”.

Per la Corte, una situazione differente si attua invece quando il medico svolge anche un’altra attività medica non autorizzata in un secondo studio.

In questo caso “non si configura attività fraudolenta (truffa) in relazione a tali prestazioni in quanto sono state da lui regolarmente effettuate senza artifici o raggiri”. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/commette-peculato-il-medico-che-si-appropria-del-denaro-destinato-allazienda-sanitaria/
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Avvocato penalista - Commette Peculato, Art. 314 C. P., il medico che si appropria del denaro destinato all’azienda sanitaria.
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mercoledì 2 settembre 2015

Avvocato penalista - Può installare telecamere, senza violare la privacy, solo il proprietario unico di un immobile non in condominio.

Avvocato penalista - Può installare telecamere, senza violare la privacy, solo il proprietario unico di un immobile non in condominio.
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Avvocato penalista - Può installare telecamere, senza violare la privacy, solo il proprietario unico di un immobile non in condominio.
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"" Installare telecamere senza violare la privacy.

La Cassazione, trattando il caso di una donna assegnataria di un’abitazione nella palazzina dell’ex suocero, ha avuto modo di rilevare un vuoto normativo che di fatto da il via libera all’installazione di telecamere di sorveglianza nonostante tutte le norme a tutela della privacy che in certi casi non si applicano.

Il caso specifico si riferiva al fatto che l’ex suocero, a causa di alcune minacce che aveva ricevuto in passato, aveva fatto installare delle telecamere che puntavano sul portone d’ingresso e sull’accesso ai piani ma queste telecamere facevano sentire la donna (ormai non più della famiglia) sorvegliata dagli “ex” parenti e, pertanto, si rivolgeva al Tribunale per far rimuovere le telecamere che violavano la sua privacy.

I giudici della Corte, con la sentenza n. 14346, hanno precisato che il proprietario unico di un immobile ceduto in affitto o in comodato, per il quale non si sia costituito il condominio, come nel caso in oggetto, ha tutto il diritto di installare le telecamere perché la legge sulla privacy esclude infatti i proprietari unici, che possono monitorare anche le parti comuni purché «per fini esclusivamente personali».

Appare chiaro che sul punto manca una legislazione capace di tutelare dagli “occhi indiscreti” tutti coloro che si trovano nella stessa situazione della ricorrente.

In particolare, a causa del fatto che questa situazione non rientra nella fattispecie regolata dalle norme sulla privacy, nel caso analizzato, «non sono stati identificati né i soggetti la cui manifestazione di volontà è necessaria nel contesto condominiale per svolgere tali trattamenti (i proprietari e i titolari di diritti reali parziari o anche soggetti diversi, primi fra tutti i conduttori), né le eventuali maggioranze da rispettare». ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/e-possibile-installare-telecamere-di-sorveglianza-senza-violare-le-norme-sulla-privacy/
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Avvocato penalista - Può installare telecamere, senza violare la privacy, solo il proprietario unico di un immobile non in condominio.
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martedì 1 settembre 2015

Avvocato penalista - La dieta dimagrante rientra nelle competenze del medico e non del farmacista.

Avvocato penalista - La dieta dimagrante rientra nelle competenze del medico e non del farmacista.
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Avvocato penalista - La dieta dimagrante rientra nelle competenze del medico e non del farmacista.
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"" La Cassazione mette al bando la dieta dimagrante del farmacista.

La Cassazione mette al bando i preparati del farmacista per far perdere peso.

Lo stop alle diete dimagranti del farmacista sotto forma di preparato galenico (senza ricetta medica) è arrivato con la sentenza n. 3386/2012, dove, la terza sezione penale della Suprema Corte, ha convalidato il sequestro disposto dal Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) di oltre 90 confezioni di prodotti terapeutici per terapie dimagranti nei confronti di un farmacista.

Quest’ultimo, si è difeso inutilmente innanzi ai giudici di Piazza Cavour sostenendo che i prodotti sequestrati dovevano considerarsi ”preparazioni galeniche magistrali” non destinate alla vendita pubblica ma esclusivamente ai clienti di uno specialista di malattie legate al metabolismo.

La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso del farmacista, riguardo al confezionamento dei prodotti ha ribadito che «il legislatore ha posto condizioni e limiti precisi» nei confronti dei preparati dietetici, richiedendo una serie di caratteristiche: «la estemporaneità», nel senso che il medicinale galenico deve «essere preparato dal farmacista per la specifica occasione» e, comunque , deve esserci «un limite quantitativo, ovvero «la preparazione deve essere fatta per unità».

Infine, la Corte ha precisato che «tale preparazione deve essere fatta nella farmacia dietro presentazione di ricetta medica» mentre, nel caso di specie, i NAS, che hanno fatto il sopralluogo nella farmacia, non avevano trovato «nessuna ricetta che giustificasse la detenzione delle confezioni medicinali già pronte» per iniziare la dieta dimagrante (es. ricetta medica). ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/la-cassazione-mette-al-bando-la-dieta-dimagrante-del-farmacista/
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Avvocato penalista - La dieta dimagrante rientra nelle competenze del medico e non del farmacista.
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lunedì 31 agosto 2015

Avvocato penalista - E' reo di Falsità materiale commessa dal privato, Articolo 482 del Codice Penale, chi fa uso di un permesso per gli invalidi falso.

Avvocato penalista - E' reo di Falsità materiale commessa dal privato, Articolo 482 del Codice Penale, chi fa uso di un permesso per gli invalidi falso.
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Avvocato penalista - E' reo di Falsità materiale commessa dal privato, Articolo 482 del Codice Penale, chi fa uso di un permesso per gli invalidi falso. 
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"" Cassazione: é reato usare un permesso per gli invalidi falso.
 
La Cassazione, con una sentenza che conferma altre decisioni prese dai Supremi Giudici in passato, ribadisce la configurazione di una fattispecie di reato da parte di chi parcheggia l’auto esponendo sul parabrezza  la fotocopia di un permesso per invalidi.
 
Il punto su cui si concentra la decisione della Corte riguarda la qualità del falso e, quindi coglie l’occasione per evidenziare le differenze tra il falso “d’autore” (solo per render l’idea) e quello grossolano.
 
Nel primo caso, la quinta sezione penale ha stabilito che si configura il reato di “falso in autorizzazione amministrativa” chi falsifica a regola d’arte il tagliando di parcheggio invalidi al punto di renderli riconoscibili come falsi solo da esperti del settore.
 
Fotocopiare il permesso di parcheggio produce il reato di falsità materiale del privato in autorizzazione amministrativa, di cui agli articoli 477 e 482 del codice penale e ciò che è penalmente rilevante riguarda la notevole sofisticazione raggiunta dai macchinari utilizzati, capaci di eseguire copie fedeli all’originale e, pertanto, idonee a consentire un uso atto a trarre in inganno la pubblica fede.
 
Relativamente al falso grossolano gli ermellini hanno stabilito che non è punibile perché facilmente riconoscibile “ictu oculi” anche da persone del tutto sprovvedute.
 
Il caso esaminato dai giudici di legittimità, che ha originato la sentenza n. 33214 del 31 maggio 2012 ma pubblicata soltanto il 23 di agosto, riguardava un permesso falso per invalidi riconosciuto tale da un esperto che, dopo un attento esame, ha notato la non rifrangenza di un bollino apposto sull’atto.
 
Anche per la Corte di Cassazione la mancanza di rifrangenza é un elemento rilevante e non subito percepibile e, pertanto, ha respinto il ricorso dell’automobilista confermando la decisione del merito presa dal Tribunale di Bergamo prima e dalla Corte d’Appello di Brescia in secondo grado.
 
""Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
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Avvocato penalista - E' reo di Falsità materiale commessa dal privato, Articolo 482 del Codice Penale, chi fa uso di un permesso per gli invalidi falso. 
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domenica 30 agosto 2015

Avvocato penalista - Il furto in flagranza non giustifica l'arresto, se mancano la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.

Avvocato penalista - Il furto in flagranza non giustifica l'arresto, se mancano la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.
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Avvocato penalista - Il furto in flagranza non giustifica l'arresto, se mancano la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.
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"" Ladro colto in flagranza di reato ma per la Cassazione mancano i presupposti per l’arresto.
 
La Cassazione ha recentemente trattato il caso di un uomo colpevole di aver rubato in un supermercato.
 
La sentenza emessa dalla Corte nei confronti dell’uomo merita di essere approfondita in quanto la situazione delittuosa che si é verificata ha permesso agli ermellini di fare delle importanti precisazioni riguardo alla valutazione della “gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, come previsto dall’articolo 381 del codice di procedura penale  per “l’arresto facoltativo in flagranza”.
 
Nel caso de quo un uomo della provincia di Messina é stato sorpreso, dalla sicurezza di un supermarket, a rubare undici scatolette di ragù.
 
L’uomo, colto sul fatto, si é offerto di pagare la merce ma non c’é stato nulla da fare, i proprietari del negozio hanno subito avvisato i carabinieri che hanno proceduto all’arresto in seguito convalidato dal tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.
 
Contro il citato provvedimento l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione e i giudici della quinta sezione penale, osservando che nel caso di specie non erano stati applicati quei principi fondamentali per procedere all’arresto, ovvero che il quarantasettenne non era pericoloso e la situazione non era così grave, con la sentenza n. 25444, hanno annullato la convalida del provvedimento di arresto in flagranza per tentato furto aggravato.
 
Per la Corte “il controllo del giudice circa il provvedimento adottato dalla polizia giudiziaria non può essere limitato al riscontro dell’osservanza dei requisiti formali dell’arresto (esistenza della flagranza, titolo del reato, osservanza dei termini), ma deve essere estesa al controllo dei presupposti sostanziali per l’arresto (gravità del fatto o pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del fatto) da valutare in termini di ragionevolezza con riferimento agli elementi conosciuti e conoscibili da parte della polizia al momento del fatto”. ""
 
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
 
 
Avvocato penalista - Il furto in flagranza non giustifica l'arresto, se mancano la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto.
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