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martedì 31 agosto 1999

Avvocato penalista - Età della persona offesa. Art. 539 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Età della persona offesa. Art. 539 del Codice Penale.
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Art. 539. Età della persona offesa.

[Art. 539. Età della persona offesa. (1)

Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età dell'offeso.]

(1) Articolo abrogato dall'art. 1 della Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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lunedì 30 agosto 1999

Avvocato penalista - Misura di sicurezza. Art. 538 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Misura di sicurezza. Art. 538 del Codice Penale.
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Art. 538. Misura di sicurezza.
 
Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva.
 
La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536.
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domenica 29 agosto 1999

Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori commessa all'estero. Art. 537 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di donne e di minori commessa all'estero. Art. 537 del Codice Penale.
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Art. 537. Tratta di donne e di minori commessa all'estero.

I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero.
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sabato 28 agosto 1999

Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. Art. 536 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. Art. 536 del Codice Penale.
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Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno.
 
[Art. 536. Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno. (1)
 
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, con violenza o minaccia, a recarvisi è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.
 
Alla stessa pena soggiace chi, con inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di un altro Stato, ovvero si intromette per agevolarne la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.
 
Si applicano i cpv. dell'art. 533.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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venerdì 27 agosto 1999

Avvocato penalista - Tratta di donne e di minori. Art. 535 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Tratta di donne e di minori. Art. 535 del Codice Penale.
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Art. 535. Tratta di donne e di minori.
 
[Art. 535. Tratta di donne e di minori. (1)
 
Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato di infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di un altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolarne la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.
 
La pena è raddoppiata nei casi preveduti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531, ovvero se il fatto è commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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giovedì 26 agosto 1999

Avvocato penalista - Sfruttamento di prostitute. Art. 534 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Sfruttamento di prostitute. Art. 534 del Codice Penale.
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Art. 534. Sfruttamento di prostitute.

[Art. 534. Sfruttamento di prostitute. (1)

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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mercoledì 25 agosto 1999

Avvocato penalista - Costrizione alla prostituzione. Art. 533 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Costrizione alla prostituzione.  Art. 533 del Codice Penale.
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Art. 533. Costrizione alla prostituzione.
 
[Art. 533. Costrizione alla prostituzione. (1)
 
Chiunque, per servire all'altrui libidine, con violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di donna coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
 
La pena è raddoppiata nei casi previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 531.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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martedì 24 agosto 1999

Avvocato penalista - Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. Art. 532 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. Art. 532 del Codice Penale.
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Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella.
 
[Art. 532. Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella. (1)
 
Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
 
Se il colpevole ha soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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lunedì 23 agosto 1999

Avvocato penalista - Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. Art. 531 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. Art. 531 del Codice Penale.
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Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento.
 
[Art. 531. Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento. (1)
 
Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.
 
Se soltanto ne agevola la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.
 
La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di una minorenne coniugata, ovvero di una persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.
 
La pena è raddoppiata:
 
1) se il fatto è commesso in danno di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
 
2) se il colpevole è un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore;
 
3) se al colpevole la persona è stata affidata per ragione di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia.]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 20 febbraio 1958, n°. 75.
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domenica 22 agosto 1999

Avvocato penalista - Corruzione di minorenni. Art. 530 del Codice Penale.

Avvocato penalista  - Corruzione di minorenni. Art. 530 del Codice Penale.
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Art. 530. Corruzione di minorenni.
 
[Art. 530. Corruzione di minorenni. (1)
 
Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
 
Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.
 
La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta]
 
(1) Articolo abrogato dalla Legge 15 febbraio 1996, n°. 66.
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