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giovedì 10 dicembre 2015

Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale, chi " rompe " per telefono.

Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale, chi " rompe " per telefono.
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Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale, chi " rompe " per telefono.
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" Scherzi telefonici, è reato? Come evitare una condanna.

Molestie telefoniche, articolo 660 codice penale, il numero di telefonate, il comportamento, la sentenza penale di condanna, il risarcimento del danno.

Anche per gli scherzi telefonici esiste una “ragionevole misura”, oltre la quale, dal semplice divertimento, si passa all’illecito penale e, quindi, al rischio di una denuncia penale: esiste infatti un articolo del codice penale [1] che punisce le cosiddette molestie telefoniche.

Ora, premesso che anche per questo reato è necessaria la ricorrenza di alcuni presupposti (che a breve vedremo) e che, pertanto, non è sempre scontata la condanna, bisogna comunque considerare, al di là di tutto, che, in caso di querela, il bulletto di turno resta comunque esposto a un procedimento penale e, a prescindere dall’esito, sarà costretto a difendersi, a pagare la parcella a un avvocato, a sopportare il rischio di una condanna, a convivere, in definitiva, con una serie di “pratiche legali” il cui costo di certo supera il divertimento di pochi secondi.

Il secondo aspetto di cui tenere conto è che il reato in questione è “procedibile d’ufficio”, il che significa che se anche la vittima ritira la querela (magari perché pentito o perché risarcito economicamente), la Procura è tenuta ad andare avanti nel procedimento, fino a quando il giudice non deciderà se il fatto in sé integra o meno il reato di molestie telefoniche.

Il che è come dire che non esiste la possibilità di “chiedere scusa”, posto il principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale da parte dello Stato.

Con i dovuti accorgimenti che a breve spiegheremo, infatti, il processo penale non subisce arresto neanche se la parte lesa si dice pentita della querela. Senza contare, comunque, che la pena prevista è l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 euro.

E, salve le opportune cause di non punibilità (per esempio, se il giudice ritiene che il fatto sia, comunque, “tenue” e, pertanto, dispone l’archiviazione del procedimento), la fedina penale resta ugualmente sporca.

Quando scatta il reato di molestie telefoniche?

La legge dice che il reato scatta tutte le volte in cui si interferisce inopportunamente nell’altrui sfera di libertà: bisogna cioè porre in essere una condotta molesta in grado di arrecare disturbo a terzi, accompagnata da petulanza o da altro biasimevole motivo.

Senza il disturbo non può neanche esserci reato.

Ecco perché lo scherzo bonario e divertente, che si risolve in una reciproca risata, è difficile che possa configurare il reato.

Diverso è il risultato se il molestatore altera “fastidiosamente o inopportunamente” la condizione psichica di una persona [2], tanto da farle cambiare le proprie abitudini di vita (si pensi alla vittima costretta a tenere il telefono spento o, addirittura, a cambiare il numero di telefono).

Qualunque sia la sua modalità di esternazione, è essenziale che il contegno dell’agente cagioni nella vittima “un grave disagio psichico” ovvero determini “un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina” o, comunque, pregiudichi “in maniera rilevante il suo modo di vivere”.

In altri termini, affinché la condotta persecutoria sia penalmente rilevante, è necessario che gli atti del molestatore abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

In sostanza le telefonate inopportune non devono lasciare la vittima indifferente e devono determinare un mutamento nella conduzione della vita e conseguentemente un’alterazione.

La giurisprudenza, a più riprese, ha detto che integra il reato di molestia o disturbo di cui all’art. 660 c.p. qualsiasi condotta oggettivamente idonea a turbare l’equilibrio psicofisico di una persona o ad interferire con le condizioni di lavoro o di riposo di una persona normale [3].

Si discute poi se sia sufficiente già una telefonata o, invece, sia necessaria una pluralità di condotte lesive.

La dizione letterale della legge è piuttosto ampia; essa, infatti, punisce “chiunque … col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.

Vi sono alcune sentenze della Cassazione [4] che arrivano a confermare la punizione anche per una singola telefonata di pochi secondi e, addirittura, per il caso in cui la telefonata sia “muta”, cioè nel caso in cui il molestatore riattacchi il telefono senza parlare.

L’orientamento maggioritario, tuttavia, ritiene necessaria la reiterazione del comportamento.

Al giudice s’impone dunque l’accertamento della petulanza del comportamento dell’imputato, ovvero quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce per interferire negativamente nella sfera della quiete e della libertà della persona [5].

Anche i semplici ripetuti squilli sono stati ritenuti integrandi il reato di molestie telefoniche [6].

La prova.

Ma come si fa a dimostrare di aver subito scherzi telefonici?

Semplice: potrebbe avere sotto controllo il telefono o potrebbe richiedere i tabulati telefonici.

Esistono inoltre altri sistemi, su internet, in grado di rivelare il numero di chi chiama con anonimo e scoprire gli autori degli scherzi.

Tuttavia l’aspetto caratterizzante il processo penale (che lo differenzia da quello civile) è che le dichiarazioni della vittima possono assumere il valore di prova se non contraddette da altri elementi e sottoposte a un vaglio di attendibilità da parte del giudice.

Questo, ovviamente, costituisce un punto a sfavore del molestatore che non potrebbe invocare il principio di logica comune secondo cui non vi può essere certezza del fatto se è “la tua parola contro la mia”.

A ciò si aggiunge che la testimonianza della persona offesa potrebbe essere confermata da altre testimonianze (si pensi a conviventi all’interno dello stesso appartamento che abbiano assistito ai fatti).

Terzi testimoni, oltre ad essere stati messi a conoscenza delle chiamate, possono riferire di aver sentito le telefonate o letto i messaggi di testo.

La prova così sarebbe ancora più schiacciante.

Soluzioni alternative.

Come detto, qualora il giudice ritenga che la gravità del comportamento sia irrisoria e il fatto “tenue” può disporre l’archiviazione, fermo restando la possibilità per la vittima di chiedere un risarcimento del danno.

Per essere assolti bisogna dimostrare la natura scherzosa della telefonata.

[1] Art. 660 cod. pen.

[2] Trib. Trento, sent. n. 863 del 19.10.2015.

[3] Trib. Benevento sent. n. 6185 del 21.07.2015.

[4] Cass. sent. n. 35554/2003 e n. 19718/2005.

[5] Cass. sent. n. 22152/2015.

[6] Cass. sent. n. 9962/2014. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/106102_scherzi-telefonici-e-reato-come-evitare-una-condanna
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Avvocato penalista - Commette Molestia o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale, chi " rompe " per telefono.
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mercoledì 9 dicembre 2015

Avvocato penalista - Le nuove False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, Articolo 2622 Codice Civile.

Avvocato penalista - Le nuove False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, Articolo 2622 Codice Civile.
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Avvocato penalista - Le nuove False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori, Articolo 2622 Codice Civile.
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" Falso in bilancio: la nuova legge.

Reato di false comunicazioni sociali: cambia la precedente disciplina.

Con una nuova legge [1] sono stati apportati mutamenti significativi alla disciplina del falso in bilancio.

Possono commettere tale reato coloro che svolgono le tipiche attività legate alla documentazione contabile della società per la quale operano.

In pratica si tratta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori.

Tuttavia, ai fini della responsabilità penale, non ci si limita a rintracciare l’autore del reato solo sulla base dei predetti incarichi formali ma occorre che lo stesso svolga anche sul piano funzionale il proprio incarico.

È infatti prevista la responsabilità penale per il reato di falso in bilancio anche per i cosiddetti responsabili di fatto, ossia di chi, pur in assenza di un incarico formale, esercita comunque i poteri tipici inerenti ad una precisa qualifica in modo continuativo e significativo.

Occorre poi distinguere tre diverse ipotesi a seconda che si tratti di società non quotate, società quotate e società non fallibili.

Per le società non quotate, la nuova norma prevede la pena della reclusione da 1 a 5 anni per i predetti soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali

– espongano consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero (ad esempio fatture false o vendite in nero) oppure

– omettano fatti materiali rilevanti (ad esempio beni non posseduti, crediti inesistenti o passività fittizie) sulla situazione economico-patrimoniale e/o finanziaria della società;

in entrambi i casi sempre che si tratti di modalità concretamente idonee ad indurre altri in errore.

Se però nel complesso i fatti sono di lieve entità, viste le ristrette dimensioni della società e gli eventuali danni cagionati non ingenti, allora ai responsabili si applicherà una pena ridotta da 6 mesi a 3 anni di reclusione.

Infine, è prevista proprio la non punibilità dei soggetti che commettono tale reato nel caso in cui gli eventuali danni cagionati alla società, ai soci o ai creditori siano particolarmente esigui e il loro comportamento non risulti abituale.

Per le società quotate è invece prevista una disciplina di maggior rigore: infatti, nel primo dei due casi, sono puniti anche i soggetti che espongano fatti materiali non rispondenti al vero anche se si tratta di fatti non rilevanti, cioè di scarsa rilevanza.

Comunque, in entrambi i casi, è prevista la pena della reclusione da 3 a 8 anni.

Infine, per i citati soggetti che commettono il reato di falso in bilancio ponendo in essere i comportamenti sopra descritti in danno di società non fallibili è prevista una pena ridotta da 6 mesi a 3 anni di reclusione.

Si tratta di società che dimostrino il possesso congiunto di tutti e tre i seguenti requisiti:

– nei tre esercizi antecedenti un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore a 300.000 €

– ricavi lordi annui non superiori a 200.000 €

– ammontare di debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €

Anche per questo tipo di società, così come per quelle non quotate, la legge prevede la non punibilità dei responsabili nel caso in cui gli eventuali danni cagionati alla società, ai soci o ai creditori siano particolarmente esigui e il loro comportamento non risulti abituale.

Alcuni esempi di indicazioni in bilancio che hanno rilevanza penale:

– fatture da emettere, se si tratta di ricavi per fatture da emettere riferite a operazioni inesistenti

– omessa indicazione di un debito, se il debito deriva da un contenzioso nel quale la società è rimasta definitivamente soccombente

– iscrizione di crediti, quando l’iscrizione in bilancio è priva di un valido giustificativo quale ad esempio un contratto

– ricavi gonfiati, poichè si tratta di un fatto materialmente non rispondente al vero

– omessa indicazione dell’esistenza di conti bancari ovvero l’indicazione di conti non esistenti, poichè costituisce un fatto materiale non vero

– fatture false, poichè costituiscono un fatto materiale non corrispondente al vero

– omessa indicazione della vendita o dell’acquisto di un bene, poichè rappresenta un fatto materiale non rispondente al vero "

[1] L. 69/15

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/106160_falso-in-bilancio-la-nuova-legge
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martedì 8 dicembre 2015

Avvocato penalista - Sono rei di Falso aggravato in concorso e di Truffa aggravata in concorso gli assenteisti in massa dal lavoro per finta malattia.

Avvocato penalista - Sono rei di Falso aggravato in concorso e di Truffa aggravata in concorso gli assenteisti in massa dal lavoro per finta malattia.

E anche di Interruzione di pubblico servizio, se il loro datore di lavoro è una impresa pubblica o incaricata di un pubblico servizio o di pubblica necessità.  
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Avvocato penalista - Sono rei di Falso aggravato in concorso e di Truffa aggravata in concorso gli  assenteisti in massa dal lavoro per finta malattia.
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" Lavoratori assenti per malattia: è truffa.

Malattia di massa dei dipendenti e reato di truffa: il certificato medico non esclude la necessità del processo penale per l’accertamento delle prove.
 
Due dipendenti malati nello stesso giorno è un caso abbastanza ricorrente; più di due persone può essere virale o semplice sfortuna; quando invece si tratta di tanti o quasi tutti i lavoratori, diventa invece sospetto, al punto da giustificare l’indagine di carattere penale; e ciò anche se la malattia è giustificata dal certificato medico.
 
È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata di recente [1].
 
Secondo la Corte, la malattia di massa obbliga ad accertare se c’è un reato.
 
È necessario, a detta dei giudici, un giro di vite contro gli scioperi selvaggi attuati a colpi di falsi certificati medici.
 
Secondo la pronuncia in commento, l’esibizione del certificato medico non esclude la possibilità della commissione di reati (come ad esempio quello di truffa o di interruzione di pubblico servizio) in caso di assenza collettiva dal lavoro per malattia: se esiste il fondato sospetto che l’azione di protesta sia stata attuata con metodi illeciti, è necessario che si svolga il processo penale, in modo da effettuare tutti gli accertamenti necessari a valutare l’attendibilità delle fonti di prova.
 
La vicenda.
 
La gran parte dei dipendenti di un’impresa di trasporti sono stati incriminati per il reato di truffa e interruzione di pubblico servizio per essersi assentati tutti insieme dal lavoro in due giorni consecutivi: secondo la Corte non è stato sufficiente giustificare l’assenza con gli appositi certificati medici per procedere ugualmente nei loro confronti, nonostante il GUP (giudice dell’udienza preliminare) avesse dichiarato il non luogo a procedere.
 
La sentenza.
 
La Corte invita le autorità inquirenti a non limitare l’indagine alla presenza o meno dei certificati medici: la sola produzione di tali documenti non esclude a priori i presupposti del reato di truffa.
 
È invece necessario effettuare accertamenti specifici circa la falsità dei certificati presentati per giustificare l’assenza.
 
Insomma, la presentazione, da parte dei lavoratori in massa, di certificati medici solo per giustificare, con la malattia, l’assenza collettiva la cui vera ragione risiederebbe, invece, in contestazioni contro il datore di lavoro, è un comportamento vietato dalla legge, perché volto ad attestare una circostanza falsa.
 
Meglio sarebbe, quindi, indire un regolare sciopero con tutti i paletti previsti dalla normativa lavoristica.
 
[1] Cass. sent. n. 48328/15. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
 
Avvocato penalista - Sono rei di Falso aggravato in concorso e di Truffa aggravata in concorso gli  assenteisti in massa dal lavoro per finta malattia.
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lunedì 7 dicembre 2015

Avvocato penalista - Non è Favoreggiamento della prostituzione, Art. 3, n°. 8, della L. 20 febbraio 1958, n°. 75, affittare un appartamento a una prostituta.

Avvocato penalista - Non è Favoreggiamento della prostituzione, Art. 3, n°. 8, della L. 20 febbraio 1958, n°. 75, affittare un appartamento a una prostituta.
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Avvocato penalista - Non è Favoreggiamento della prostituzione, Art. 3, n°. 8, della L. 20 febbraio 1958, n°. 75, affittare un appartamento a una prostituta.
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" Affittare un appartamento a una prostituta non è reato.

Locazione alla escort, favoreggiamento della prostituzione, canone di locazione secondo i prezzi di mercato: non c’è reato.

Ancora una volta la Cassazione si pronuncia sulle possibili estensioni del reato di favoreggiamento della prostituzione nei confronti di chi affitta un appartamento a una prostituta; già in passato la Suprema Corte era passata sull’argomento precisando che, se manca un utile vero e proprio, da parte del locatore, sull’attività della prostituta, a questi non può essere attribuita alcuna responsabilità.

Non rileva il fatto che il padrone di casa sia consapevole dell’attività che svolge la donna all’interno dell’immobile.

La semplice percezione del canone di locazione, infatti, non è diretta dipendenza di una partecipazione all’attività della escort, in quanto piuttosto finalizzata a garantire a quest’ultima un tetto, e quindi funzionale al diverso diritto all’abitazione.

Laddove però il canone di locazione sia di gran lunga superiore ai prezzi di mercato, sì da far intuire
che dietro tale sproporzione vi sia una partecipazione al business della donna, allora scatta il reato.

Con una sentenza di pochi giorni fa [1] i giudici supremi hanno ulteriormente chiarito che non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione la condotta di chi conceda, anche in sublocazione, ad una prostituta dietro corrispettivo della quota parte del canone di un immobile nella propria disponibilità ove i due convivano, sebbene in esso la donna vi eserciti per proprio conto la prostituzione.

Inoltre, precisano dal Palazzaccio, qualora la locazione avvenga a prezzo di mercato, la cessione del godimento di un appartamento ad un soggetto che vi eserciti la prostituzione non integra gli estremi del reato di favoreggiamento della prostituzione, nonostante il conduttore sia consapevole dell’uso cui l’immobile è destinato, dal momento che la stipulazione del contratto e la messa a disposizione del locale non rappresentano un effettivo ausilio al meretricio [2], essendo necessario, ove si voglia rilevare l’esistenza del reato, il riscontro della prestazione da parte del locatore anche di altri servizi in favore della prostituta che siano idonei di per sé ad agevolare l’attività di costei, quali la ricezione dei clienti, la fornitura di profilattivi o la predisposizione dei testi per le inserzioni pubblicitarie [3]. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/106069_affittare-un-appartamento-a-una-prostituta-non-e-reato
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Avvocato penalista - Non è Favoreggiamento della prostituzione, Art. 3, n°. 8, della L. 20 febbraio 1958, n°. 75, affittare un appartamento a una prostituta.
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domenica 6 dicembre 2015

Avvocato penalista - Commette i reati di Fuga, Art. 189, comma 6, C.d.S., di Omissione di soccorso, Art. 593 C.P., e altro, il conducente che non si fermi, ma scappi, in caso di investimento.

Avvocato penalista - Commette i reati di Fuga, Art. 189, comma 6, C.d.S., di Omissione di soccorso, Art. 593 C.P., e altro, il conducente che non si fermi, ma scappi, in caso di investimento.
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Avvocato penalista - Commette i reati di Fuga, Art. 189, comma 6, C.d.S., di Omissione di soccorso, Art. 593 C.P., e altro, il conducente che non si fermi, ma scappi, in caso di investimento.
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" Incidenti: gli obblighi del conducente in caso di investimento.

Codice della strada: obblighi dell’automobilista in caso di sinistro e di investimento, fermarsi e prestare soccorso, il reato di fuga e di omissione di soccorso.

Il nuovo codice della strada [1] descrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.

Innanzitutto, gli automobilisti coinvolti in un incidente devono predisporre tutte le misure per salvaguardare la sicurezza della circolazione (per es. apposizione del triangolo) e, compatibilmente con tale esigenza, adoperarsi affinché non venga modificato lo stato dei luoghi e disperse le tracce utili per l’accertamento delle responsabilità.

Esistono, poi, due diversi e più importanti obblighi:

– l’obbligo di fermarsi in ogni caso, sia in presenza di danni a cose che a persone;

– inoltre, nell’ipotesi in cui vi siano persone ferite, si aggiunge anche l’obbligo di prestare loro assistenza.

Obbligo di fermarsi.

L’inadempimento al semplice obbligo di fermarsi è punito:

– in caso di incidente con danno alle sole cose [2] (automobile, motocicli, ecc.) l’automobilista deve fornire le proprie generalità e quelle di polizza (con il certificato di assicurazione) alle persone danneggiate affinché queste possano provvedere alla richiesta di risarcimento all’assicurazione.

In caso di inottemperanza scatta una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 294 a euro 1.174;

– in caso di incidente con danno alle persone [3] (conducenti o pedoni) scatta una sanzione penale della reclusione fino a quattro mesi (reato di fuga).

In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell’arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Il reato consiste nell’allontanarsi dal luogo dell’investimento prima dell’arrivo delle autorità, così da impedire o comunque, ostacolare l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell’incidente in tema di circolazione stradale.

Pertanto è colpevole il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l’adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento [4].

Nel reato di fuga è necessaria la consapevolezza del conducente di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro [5].

Obbligo di prestare soccorso (reato di omissione di soccorso).

Nel caso in cui il conducente non abbia prestato assistenza ai feriti, la sanzione penale è più grave (cosiddetta omissione di soccorso) ed è pari alla reclusione fino a un anno e multa [6].

In caso di incidente stradale con danno alle persone, la polizia giudiziaria può procedere all’arresto facoltativo anche se non c’è flagranza del conducente che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi, anche dopo il decorso di oltre ventiquattro ore dal sinistro, avendo il legislatore configurato per detta fattispecie incriminatrice uno stato di quasi flagranza temporalmente dilatato ed esteso [7].

Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente [8].

[1] Art. 189 cod. str.

[2] Art. 189 cod. str. co. 5.

[3] Art. 189 cod. str. co. 6.

[4] Cass. sent. n. 33335/2015.

[5] Cass. sent. n. 5510/2013.

[6] Art. 189 cod. str. co. 7.

[7] Cass. sent. n. n. 34712/2015.

[8] Cass. sent. n. 11195/2015. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/105281_incidenti-gli-obblighi-del-conducente-in-caso-di-investimento
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Avvocato penalista - Commette i reati di Fuga, Art. 189, comma 6, C.d.S., di Omissione di soccorso, Art. 593 C.P., e altro, il conducente che non si fermi, ma scappi, in caso di investimento.
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sabato 5 dicembre 2015

Avvocato penalista - E' Lesione personale, Articolo 582 del Codice Penale, anche un gavettone, se procura danni fisici alla persona.

Avvocato penalista - E' Lesione personale, Articolo 582 del Codice Penale, anche un gavettone, se procura danni fisici alla persona.
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Avvocato penalista - E' Lesione personale, Articolo 582 del Codice Penale, anche un gavettone, se procura danni fisici alla persona.
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" Gavettoni: lesioni per i palloncini pieni d’acqua.
 
Reato di lesioni contestato per lo scherzo di quattro ragazzini nonostante l’evento sia avvenuto in piena estate.
 
Fare i cosiddetti gavettoni, lanciando palloncini pieni d’acqua, può far scattare il reato di lesioni se la vittima dello scherzo riporta danni seri alla persona.
 
È quanto chiarito dalla Cassazione che, con una recente sentenza [1], ha confermato la condanna nei confronti di quattro ragazzini colpevoli di aver lanciato sui passanti palloncini pieni d’acqua.
 
Fatale, in particolare, il gavettone che ha centrato in pieno un uomo, provocandogli una grave lesione all’occhio.
 
Non rileva l’involontarietà del gesto, né il fatto che l’evento lesivo fosse estremamente improbabile e imprevedibile.
 
La condanna scatta perché è evidente la volontarietà del gesto e la consapevolezza di centrare una persona.
 
Ciò significa che è scontata anche la prevedibilità, in concreto, di eventi lesivi, alla luce della sicura “potenzialità lesiva di un corpo avente un certo peso (come un palloncino pieno d’acqua) che venga lanciato dall’alto” verso delle persone.
 
E di conseguenza è impossibile parlare di “particolare tenuità del fatto” illogicamente richiamata dai difensori dei ragazzi.
 
Insomma, punizione senza giustificazioni o attenuanti.
 
[1] Cass. sent. n. 46992/15. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
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Avvocato penalista - E' Lesione personale, Articolo 582 del Codice Penale, anche un gavettone, se procura danni fisici alla persona.
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venerdì 4 dicembre 2015

Avvocato penalista - Le continue telefonate da numeri anonimi integrano il reato di Molestie o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale.

Avvocato penalista - Le continue telefonate da numeri anonimi integrano il reato di Molestie o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale.
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Avvocato penalista - Le continue telefonate da numeri anonimi integrano il reato di Molestie o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale.
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" Come denunciare le telefonate da numeri anonimi.
 
Stalking, molestie telefoniche e squilli anonimi: come scoprire chi chiama dal numero segreto e come denunciarlo.
 
A tutti sarà capitato di ricevere delle telefonate anonime per i motivi più disparati: ad esempio per uno scherzo di qualche amico, un amore respinto, un tentativo di approccio.
 
Quando però le chiamate assumono una connotazione di vera e propria molestia, occorre prestare molta attenzione, in modo da stoppare tale comportamento mediante gli strumenti che vi sono a disposizione.
 
I telefoni cellulari, e i più moderni smartphone, hanno tra le funzionalità la possibilità di mascherare il proprio numero, in modo da risultare al destinatario come ‘sconosciuto’ o ‘anonimo’.
 
Inoltre, anche in maniera manuale è possibile nascondere il numero chiamante, formulando le cifre #31#.
 
In rete esistono dei sistemi che consentono di svelare il numero nascosto, scoprendo, in maniera autonoma, l’identità di chi assilla gli altri mediante le telefonate.
 
La maniera più veloce per liberarsi di questo fastidio continuo potrebbe sembrare, di primo acchito, quella di cambiare numero, ma spesso non si dimostra la più efficace, sia perché il disturbatore potrebbe trattarsi di una persona vicina, in grado quindi di procurarsi il nuovo contatto, sia perché il numero di telefono è importante anche per la vita lavorativa e cambiarlo comporterebbe certamente
dei danni dal punto di vista della rintracciabilità.
 
Per questo motivo, per la risoluzione del problema, occorre orientarsi verso altro sistemi.
 
Tra i sistemi più efficaci per identificare il numero chiamante figura certamente Whooming.
 
Whooming è un’applicazione che, mediante una registrazione effettuata sul sito www.whooming.com, con l’inserimento dei propri dati personali, consente di monitorare le proprie telefonate, smascherando in tempo reale il numero anonimo, evidenziando addirittura se il molestatore rientra tra i propri contatti memorizzati.
 
La registrazione è gratuita, occorre inserire tutte le informazioni relative al gestore telefonico e al modello di cellulare, il servizio trova una grande compatibilità e permette di ricevere immediatamente il responso, funzionando con il trasferimento di chiamata.
 
La telefonata in entrata viene scandagliata dal sistema che, attraverso una mail, informa l’utente sull’identità del molestatore, ma vi è di più, Whooming consente di registrare la telefonata, in modo da utilizzarla come prova in sede di denuncia alle autorità.
 
L’applicazione inoltre, per verificarne l’efficacia, può essere provata dall’utente per una volta, in modo da registrarsi in un secondo tempo.
 
Molte vittime di stalking, che ricevevano telefonate anonime continue, attraverso questo valido strumento, hanno potuto dire basta a tale forma di persecuzione che non solo è estremamente fastidiosa ma incute timore e spinge a cambiare le proprie abitudini di vita.
 
Anche le compagnie telefoniche permettono di svelare i numeri delle telefonate anonime, ad esempio alcune, come nel caso di Fastweb, previa richiesta, consentono agli utenti di ottenere i tabulati delle chiamate ricevute mese per mese, le altre, ossia come ad esempio Vodafone, prevedono l’attivazione del sistema Override.
 
Override è un’applicazione che consente di visualizzare sul proprio cellulare il numero oscurato, in caso di chiamate indesiderate, attivato attraverso il servizio clienti Vodafone ad un costo di circa 30 Euro.
 
Il cliente, per accedere al servizio, dovrà contattare il numero 190, o inviare una lettera raccomandata
all’azienda, allegando le motivazioni per la richiesta e una copia del proprio documento di identità.
 
Override ha una durata limitata nel tempo, di soli 15 giorni, periodo da utilizzare per smascherare il molestatore e procedere alla denuncia ma bisogna dire che spesso, questo limite temporale non è sufficiente a raggiungere il risultato sperato.
 
Coloro che sono vessati da continue chiamate anonime, oltre a trovare metodi per risalire all’identità dei disturbatori, possono recarsi presso i Carabinieri o la Polizia, sporgendo apposita denuncia, entro il termine di 90 giorni dall’ultima chiamata ricevuta.
 
Nel momento in cui si sporge querela/denuncia, nei confronti di qualcuno, quando si riesce a risalire all’identità del chiamante, o anche di ignoti quando non se ne conosce l’identità, è necessario esporre in maniera dettagliata i fatti, elencando il numero delle telefonate ricevute, gli orari precisi e ogni informazione o dettaglio utile per stoppare tale evento lesivo.
 
La pubblica Autorità alla quale ci si rivolge, ha l’obbligo di trasmettere la querela alla Procura della Repubblica competente per territorio, a stretto giro di tempo, che provvederà ad effettuare le opportune indagini e, dietro autorizzazione del proprietario dell’utenza telefonica, porrà il numero sotto controllo, mediante gli strumenti in uso alla forza pubblica per svelare e fermare i molestatori.
 
Sporgendo denuncia si attiva l’azione penale, volta a scoprire e, di conseguenza, punire chi contravviene alla legge.
 
Nello specifico, effettuare continue telefonate anonime, arrecando una turbativa, rientra nel reato di molestie, per tale reato è prevista come pena l’arresto fino a sei mesi o l’ammenda fino a 516 Euro[1].
 
Il reato in esame non è necessariamente abituale e di conseguenza la condotta lesiva si può concretizzare anche con una sola azione di disturbo, la Corte di Cassazione ha evidenziato l’idoneità anche di una sola chiamata, effettuata dopo la mezzanotte, a integrare la fattispecie di molestie poiché ha ritenuto che l’orario dimostrasse la volontaria intrusione in ore riservate al riposo [2].
 
[1] Art. 660 codice penale.
 
[2] Cass. Sez. I, n. 23521/2004, n. 8198/2006, n. 36/2009. "
 
Fonte laleggepertutti.it, qui:
 
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Avvocato penalista - Le continue telefonate da numeri anonimi integrano il reato di Molestie o disturbo alle persone, Articolo 660 del Codice Penale.
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giovedì 3 dicembre 2015

Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.

Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.
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Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.
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" Se vieni denunciato e assolto non puoi chiedere il risarcimento.

La querela o la denuncia sono fonte di responsabilità e di risarcimento solo in caso di calunnia o di azione temeraria, cioè intentata con colpa grave, ma quest’ultima ipotesi è di competenza del solo giudice penale.

L’imputato, prima denunciato per un reato e poi assolto dal giudice, non può chiedere il risarcimento del danno a chi lo ha querelato.

E questo perché la denuncia di un reato (tanto nell’ipotesi in cui esso sia perseguibile d’ufficio, quanto in quella in cui sia procedibile solo su querela di parte) non è mai fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato.

Lo ha chiarito il giudice di Pace di Napoli, dott. Italo Bruno, in una recente sentenza [1] che, peraltro, richiama ampia giurisprudenza conforme della Cassazione [2].

Il denunciante, dunque, salvo che abbia agito con l’intenzione deliberata e consapevole di calunniare, non è tenuto al risarcimento se la sua richiesta di condanna viene rigettata e l’imputato assolto, per due ordini di motivi:

– innanzitutto, ad ogni cittadino è riconosciuto il diritto di agire (in via civile o penale) a tutela dei propri diritti: stabilire una sanzione per l’azione giudiziaria, anche se infondata, equivarrebbe a limitare tale diritto;

– in secondo luogo, nel processo penale, l’azione è portata avanti non dalla parte (come invece avviene nel giudizio civile), ma dallo Stato, nella persona degli organi inquirenti e della Procura della Repubblica;

dunque, a tutto voler concedere potrebbe essere solo quest’ultimo il soggetto responsabile per l’azione penale infondata.

La sentenza però fa poi una distinzione.

Questo principio subisce due deroghe.

Vediamole singolarmente.

LA CALUNNIA.

Il soggetto assolto può chiedere il risarcimento del danno al denunciante solo se questi abbia agito con dolo, ossia con l’intento di calunniare l’altra persona che ben sapeva essere innocente.

Spetta però al denunciante dare prova di ciò, e tuttavia tale dimostrazione non può consistere – come appena detto – nella sola sentenza della sua assoluzione.

La valutazione della calunniosità o meno della denuncia e/o della querela non può discendere solo dall’assoluzione dell’imputato.

Perché scatti la calunnia, che certamente è fonte di responsabilità e di risarcimento (con prescrizione in cinque anni), è necessario che il denunciante fosse a conoscenza della innocenza dell’incolpato e che ciò nonostante lo abbia ugualmente querelato o denunciato.

Inoltre la calunnia scatta solo se il denunciante/querelante abbia effettivamente messo in moto la macchina giudiziaria (quindi, l’accusa infondata deve essere presentata non a un soggetto qualsiasi, ma a un magistrato o a qualsiasi altra autorità obbligata per legge a comunicarlo al magistrato, come per esempio i carabinieri).

Per esempio, non scatta la calunnia su Tizio denuncia Caio di un reato inesistente davanti al datore di lavoro di entrambi;

LA COLPA GRAVE.

Anche se non vi sia stata calunnia, il soggetto assolto può chiedere il rimborso delle spese necessarie per difendersi nel giudizio penale se il querelante/denunciante abbia agito temerariamente, ossia con colpa grave [3].

In tal caso scattano le stesse sanzioni di tipo economiche previste nel giudizio civile con la cosiddetta “responsabilità processuale aggravata” [4].

In tal caso, però, la richiesta del risarcimento non va presentata al giudice civile, con un’autonoma causa, ma allo stesso giudice penale che ha deciso il processo conclusosi con l’assoluzione [5].

Ciò perché è solo il Giudice penale, conoscitore del processo, a poter decidere con cognizione di causa sulla domanda di risarcimento per colpa grave su richiesta dell’imputato, non potendo in alcun modo tali statuizioni essere demandate ad altro Giudice [6].

In definitiva, in presenza di una querela infondata, non spetta alcun risarcimento salvo che venga dimostrato che il denunciante/querelante abbia agito con dolo, ossia con la volontà di addebitare all’imputato un fatto che egli sapeva non essere vero (calunnia).

In tal caso spetta all’attore, che in sede civile chieda il risarcimento dei danni assumendo che la denuncia era calunniosa, dimostrare che la controparte aveva consapevolezza dell’innocenza del denunciato.

[1] G.d.P. Napoli, sez. Pozzuoli, sent. n. 7056/15 del 27.11.2015.

[2] Cass. sent. n. 10033 del 25.05.2004; n. 750 del 23.01.2002.

[3] Art. 427 cod. proc. pen.

[4] Art. 96 cod. proc. civ.

[5] Trib. Reggio Calabria sent. n. 241/06.

[6] Cass. sent. n. 1748/2012. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

Avvocato penalista - Il denunciato o querelato, di poi assolto, non ha diritto al risarcimento, meno che nei casi di denuncia o querela infondate o temerarie.
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mercoledì 2 dicembre 2015

Avvocato penalista - Le condizioni e i presupposti della legittima difesa.

Avvocato penalista - Le condizioni e i presupposti della legittima difesa.
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Avvocato penalista - Le condizioni e i presupposti della legittima difesa.
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" Legittima difesa: la Cassazione ribadisce i presupposti.

Causa di giustificazione per difendersi dal compimento di un reato: l’uso di armi in casa propria, la proporzione tra offesa e difesa, la difesa preventiva.

Non è punibile chi commette un reato per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o di altri e si sia trovato in una situazione di pericolo perché stava per subire un’offesa ingiusta: è comunque necessario che la difesa sia proporzionata all’offesa: così dice il codice penale quando descrive la legittima difesa [1].

La legittima difesa, classificata dai giuristi come una causa di giustificazione, non smette di far discutere le aule di tribunale e l’opinione pubblica, complice l’aumento delle aggressioni e la maggiore difficoltà per le istituzioni di intervenire tempestivamente a difesa dei cittadini.

Fin dove, allora, questi ultimi si possono spingere, in via “preventiva”, per evitare di subire danni irreparabili?

Quali tipi di aggressione giustificano il ricorso alla reazione che poi viene giustificata per legittima difesa?

I chiarimenti vengono offerti da una recente sentenza della Cassazione [2].

La prima condizione perché la difesa possa essere legittima è che sia in corso un’aggressione ingiusta: essa deve consistere in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocerebbe nella lesione del diritto.

A tale aggressione ingiusta deve fare da contraltare la reazione legittima della vittima per la necessità di difendersi: legittimità che viene data solo se

– il pericolo è attuale e inevitabile: per cui non vi è legittima difesa se il ladro, benché armato, si è ormai dato alla fuga;

– vi sia proporzione tra difesa e offesa: per cui non vi è legittima difesa per chi spara e uccide un uomo armato di un sasso.

L’attualità del pericolo è il tratto caratteristico essenziale della legittima difesa, che la distingue sia dalla difesa preventiva (non lecita per il nostro diritto in quanto diretta ad evitare esclusivamente le cause dell’azione illecita o dannosa), sia dalla vendetta privata (anch’essa non lecita: a differenza della difesa preventiva, qui la vendetta giunge quando l’illecito è stato già compiuto).

Pertanto, con l’espressione “pericolo attuale” si deve intendere un pericolo presente, incombente.

Non vi è quindi legittima difesa nelle situazioni in cui:

– il pericolo si è già verificato e consumato (il che farebbe altrimenti parlare di vendetta privata);

– il pericolo si deve ancora verificare (che farebbe invece parlare di difesa preventiva): si pensi al padrone di casa che, vedendo un uomo intento a rompere, con il grimaldello, il cancello di casa propria, gli spari un colpo in testa.

Insomma il compimento di atti violenti contro l’aggressore si deve inserire in un contesto in cui il comportamento dell’antagonista è già indicativo di un’imminente offesa, richiedendosi una pronta reazione difensiva.

Non basta, invece, la “prefigurazione in via ipotetica di un’aggressione futura” quando le circostanze di fatto indichino il contrario per l’allontanamento o la fuga di chi viene poi aggredito.

Inoltre, l’esimente della legittima difesa non è applicabile qualora il soggetto non agisce nella convinzione – anche erronea – di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa.

Legittima difesa e autotutela nel domicilio privato.

Una legge del 2006 ha esteso l’ambito della legittima difesa. In particolare, nel caso di violazione di domicilio o di privata dimora o nelle relative pertinenze, si presume la legittima difesa (e quindi il rapporto di proporzione tra offesa e difesa), se taluno, legittimamente presente in uno dei luoghi indicati, usa un’arma o altro mezzo per difendere:

– la propria o altrui incolumità;

– i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

Viene, pertanto, introdotta una presunzione automatica di legittimità della difesa nel caso in cui il fatto avvenga nel domicilio dell’aggredito o nel suo luogo di lavoro, sottraendo ogni valutazione nel merito del giudice.

Questo non vuol dire che la legittima difesa consenta un’indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella propria dimora, richiedendosi comunque un attacco, nell’ambiente domestico, alla propria o altrui incolumità, o quanto meno un pericolo di aggressione.

Nell’esempio di poc’anzi, non sarà giustificabile sparare un ladro munito di un solo grimaldello che sta aprendo il cancello del proprio cortile. "

Fonte laleggepertutti.it, qui:

http://www.laleggepertutti.it/105695_legittima-difesa-la-cassazione-ribadisce-i-presupposti
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Avvocato penalista - Le condizioni e i presupposti della legittima difesa.
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martedì 1 dicembre 2015

Avvocato penalista - L'arte della comunicazione nel processo penale.

Avvocato penalista - L'arte della comunicazione nel processo penale.
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Avvocato penalista - L'arte della comunicazione nel processo penale.
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Il 18 dicembre 2015 si svolgerà a Roma presso la Residenza Farnese, il 5° Convegno di Studi organizzato dall'Associazione Culturale Osservatorio Penale, dal titolo “L’arte della comunicazione nel processo penale”.

La sessione mattutina prevede gli interventi dell'Avv. Ambra Giovene (Presidente onorario Osservatorio Penale), del Prof. Eligio Resta (già Ordinario di Filosofia del diritto presso l’Università Roma Tre), della Prof. ssa Giuliana Mazzoni (Ordinario di Psicologia Cognitiva presso l’Università di Hull) e dell'Avv. Prof. Tullio Padovani (già Ordinario di Diritto Penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa).

Nella sessione pomeridiana interverranno l'Avv. Gianluca Tognozzi (Avvocato penalista del foro di Roma), il Prof. Giuseppe Sartori (Ordinario di Neuropsicologia forense presso l’Università di Padova), il Dott. Piero Gaeta (Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione) e il Dott. Alberto Macchia (Assistente di studio presso la Corte Costituzionale).
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