Avvocato penalista - Le Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 bis del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 266 bis del Codice di Procedura Penale, intitolato alle Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, prevede e stabilisce che:
1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.
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