Avvocato penalista - La Ispezione di luoghi o di cose ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 246 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Ispezione di luoghi o di cose ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 246 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 246 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Ispezione di luoghi o di cose, prevede e stabilisce che:
1. All'imputato e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto che dispone tale accertamento.
2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi, l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento, che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore.
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