Avvocato penalista - La Rimozione e la riapposizione dei sigilli ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 261 del Codice di Procedura Penale.
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Avvocato penalista - La Rimozione e la riapposizione dei sigilli ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 261 del Codice di Procedura Penale. |
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L'Art. 261 del Codice di Procedura Penale, intitolato alla Rimozione e alla riapposizione dei sigilli, prevede e stabilisce che:
1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione.
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