Avvocato penalista - I Limiti di ammissibilità della intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione ovvero la previsione normativa di cui all'Art. 266 del Codice di Procedura Penale.
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L'Art. 266 del Codice di Procedura Penale, intitolato ai Limiti di ammissibilità dell'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, prevede e stabilisce che:
1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
e) delitti di contrabbando;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
f bis) delitti previsti dall'articolo 600 ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609 undecies;
f ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517 quater del codice penale;
f quater) delitto previsto dall'articolo 612 bis del codice penale.
2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti.
Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.
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