Avvocato penalista - L'Appropriazione indebita aggravata ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 646, comma 2, del Codice Penale e dal combinato disposto degli Artt. 646 e 61, n°. 11, del Codice Penale.
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L'Articolo 646 del Codice Penale, intitolato all'Appropriazione indebita, prevede e stabilisce che:
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1032.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61.
E le circostanze indicate nel n°. 11 dell'art. 61 del Codice Penale sono le seguenti:
l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.
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