Avvocato penalista - La violazione degli obblighi di assistenza familiare ovvero il reato previsto e punito dall'Art. 570 del Codice Penale si realizza anche nei casi di mancata corresponsione, totale o parziale, dell'Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, ma non autonomi economicamente, secondo la sentenza della Corte di Cassazione.
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"" Assegno di mantenimento per i figli maggiorenni ma non autonomi economicamente
Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Penale
Sentenza 19 giugno – 1° agosto 2014, n. 34181
Presidente Milo – Relatore De Amicis
Sentenza 19 giugno – 1° agosto 2014, n. 34181
Presidente Milo – Relatore De Amicis
Con la sentenza che di seguito si riporta la sesta sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha trattato un caso relativo all'inadempimento dell'obbligo di corresponsione da parte del genitore dell'assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni ma ancora non autonomi economicamente.
In particolare, ciò risalta nella lettura della sentenza in commento riguarda l'applicabilità di quanto disposto dall'art. 12 sexies della Legge n 898 del 1970 che prevede l'automatica sanzionabilità della condotta sopra descritta ovvero per il mancato pagamento anche parziale dell'assegno stabilito in sede di divorzio a favore del coniuge o dei figli si procede ex officio e non a querela della persona offesa.
Legge n 898 del 1 12 1970Art. 12-sexies
1. Al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6 della presente legge si applicano le pene previste dall'art. 570 del codice penale
Articolo 570 Codice Penale
Violazione degli obblighi di assistenza familiare
Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge [143, 146], è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio minore [2] o del coniuge;2) fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti [540; [75] di età minore [2], ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti [540; 75] o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal numero 1 e, quando il reato è commesso nei confronti dei minori, dal numero 2 del precedente comma.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge.
Recente giurisprudenza sull'argomento:
Cassazione penale sez. VI 28 marzo 2012 n. 12309
Il reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile è procedibile di ufficio. Nessuna specifica disposizione subordina, infatti, la procedibilità del reato previsto dall'art. 12 sexies legge n. 898/70 alla presentazione della querela dell'ex coniuge avente diritto ad una somma di denaro a titolo di mantenimento.
Cassazione penale sez. VI 15 giugno 2012 n. 26808
Nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art. 570 cpv. n. 2 c.p., deve accertare se, per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di sussistenza, previa verifica dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione di tali mezzi di sussistenza e fermo restando la comprovata capacità economica dell'obbligato a fornirglieli. ""
Fonte sentenze-cassazione.com:
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