Avvocato penalista - L'Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali è punibile anche se l’avviso di pagamento Inps sia notificato in forma impersonale.
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Avvocato penalista - L'Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali è punibile anche se l’avviso di pagamento Inps sia notificato in forma impersonale. |
"" Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, notifica impersonale
Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, notifica impersonale
Suprema Corte di Cassazione Penale Terza Sezione
Omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, notifica impersonale
Suprema Corte di Cassazione Penale Terza Sezione
Sentenza del 27 giugno 2013, n. 28113
La Cassazione ha trattato il caso di un omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in cui ha deciso per la punibilità del datore di lavoro anche nel caso in cui l’avviso di pagamento Inps è stato notificato alla ditta in forma impersonale.
Secondo quanto è stato rilevato nella sentenza riguardo l’avviso di pagamento notificato da parte dell’INPS i giudici hanno stabilito che “lo stesso risulta correttamente indirizzato in forma impersonale all’associazione dell’imputato e risulta ricevuto presso la sede della stessa, seppure con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, e che tanto basta per realizzare la presunzione di conoscenza dell’avviso stesso in capo al destinatario, non essendo previste per legge particolari formalità“.
Per gli ermellini, “il destinatario della comunicazione, a prescindere dall’identità delle persone fisiche penalmente responsabili per il mancato pagamento, è stato in ogni caso, correttamente identificato nell’associazione, perchè essa è il soggetto civilmente obbligato a detto pagamento“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/omesso-versamento-di-ritenute-previdenziali-e-assistenziali-notifica-impersonale/
La Cassazione ha trattato il caso di un omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali in cui ha deciso per la punibilità del datore di lavoro anche nel caso in cui l’avviso di pagamento Inps è stato notificato alla ditta in forma impersonale.
Secondo quanto è stato rilevato nella sentenza riguardo l’avviso di pagamento notificato da parte dell’INPS i giudici hanno stabilito che “lo stesso risulta correttamente indirizzato in forma impersonale all’associazione dell’imputato e risulta ricevuto presso la sede della stessa, seppure con firma illeggibile e senza indicazione della qualità del ricevente, e che tanto basta per realizzare la presunzione di conoscenza dell’avviso stesso in capo al destinatario, non essendo previste per legge particolari formalità“.
Per gli ermellini, “il destinatario della comunicazione, a prescindere dall’identità delle persone fisiche penalmente responsabili per il mancato pagamento, è stato in ogni caso, correttamente identificato nell’associazione, perchè essa è il soggetto civilmente obbligato a detto pagamento“. ""
Fonte sentenze-cassazione.com, qui:
http://www.sentenze-cassazione.com/omesso-versamento-di-ritenute-previdenziali-e-assistenziali-notifica-impersonale/
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