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giovedì 19 marzo 2015

Avvocato penalista - Ai nonni è dovuto il risarcimento dei danni morali o non patrimoniali anche se non convivono coi nipoti rimasti vittime di fatti reato.


Avvocato penalista - Ai nonni è dovuto il risarcimento dei danni morali o non patrimoniali anche se non convivono coi nipoti rimasti vittime di fatti reato.
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Avvocato penalista - Ai nonni è dovuto il risarcimento dei danni morali o non patrimoniali anche se non convivono coi nipoti rimasti vittime di fatti reato. 
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"" Danni morali per i nonni anche se manca la convivenza

Danni morali per i nonni anche se manca la convivenza

Suprema Corte di Cassazione Penale Terza Sezione
Sentenza 4 giugno – 11 luglio 2013, n. 29735
Presidente Teresi – Relatore Ramacci

La Cassazione penale ha affrontato un importante aspetto relativo al risarcimento del danno non patrimoniale.

La questione è stata più volte affrontata degli ermellini ma mai in maniera definitiva.

Il caso in questione riguarda il risarcimento del danno non patrimoniale in favore dei nonni quando questi convivono col nipote deceduto in un incidente stradale.

E’ chiaro che i nonni possono costituirsi parte civile nel caso di omicidio colposo da incidente stradale in quanto, a prescindere dalla convivenza, è innegabile che abbiano subito un danno e, in quest’ottica, diventa fondamentale il legame di sangue e l’affetto che il vincolo di parentela crea tra nonni e nipoti (Corte di Cass. Sez. IV n. 38809, 21.10.2005).

La giurisprudenza però dice anche che nell’ambito del danno non patrimoniale da perdita di congiunto, anche se riguarda un forte legame quale quello che può esserci tra nonni e nipoti, per essere rilevante dal punto di vista del risarcimento del danno non patrimoniale deve essere necessariamente vincolato alla convivenza che diviene dunque il requisito fondamentale per dar prova dei rapporti costanti tra il defunto e i nonni (Sez. III civ. n. 4253, 16 marzo 2012; Sez. III civ. n. 6938, 23 giugno 1993).

In base a questa considerazione ciò che emerge e che assume importanza è la famiglia in senso stretto, il nucleo familiare composta da genitori e figli escludendo così, almeno in linea di principio i nonni che nella famiglia hanno comunque l’importante ruolo di “supplenti” dei genitori.

Ecco dunque che la convivenza diventa l’elemento essenziale in quanto manifesta l’intimità e l’affetto dei rapporti tra quei parenti che vivono sotto lo stesso tetto.

Nella sentenza che di seguito si riporta la terza sezione penale ha concluso che la convivenza non debba essere considerata condizione essenziale al fine di determinare l’affetto e l’intimità esistente tra nonni e nipoti se comprovata da altre situazioni concrete che manifestano il solido legame, come ad esempio, una frequentazione costante ovvero molteplici contatti telefonici etc. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/nonni-danni-morali-no-convivenza/
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