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mercoledì 28 gennaio 2015

Avvocato penalista - Integra il reato di cui all'Articolo 660 del Codice Penale, Molestia o disturbo alle persone, suonare troppo il campanello di casa.

Avvocato penalista - Integra il reato di cui all'Articolo 660 del Codice Penale, Molestia o disturbo alle persone, suonare troppo il campanello di casa.
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Avvocato penalista - Integra il reato di cui all'Articolo 660 del Codice Penale, Molestia o disturbo alle persone, suonare troppo il campanello di casa.
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"" Condannato per aver suonato troppo il campanello

Condannato per aver suonato troppo il campanello

Suprema Corte di Cassazione I Sezione Penale
Sentenza 12 – 28 febbraio 2014, n. 9780
Presidente Giordano – Relatore Bonito

Voler passare del tempo coi propri figli è certamente una cosa lodevole, specie in seguito ad una separazione ma abusarne potrebbe costar caro.

La Cassazione, con la sentenza che riportiamo di seguito, ha condannato un uomo che, per salutare i propri figli, non ha esitato a suonare il campanello per circa un ora (dalle 5.30 alle 6.30 del mattino).

L’imputato è stato condannato dal GUP del Tribunale di Trento perché, per petulanza e per altri biasimevoli motivi, tramite continui e frequenti contatti telefonici nonché appostamenti nella pubblica via, poneva in essere comportamenti di disturbo e di molestia in danno della moglie separata.

Per la Cassazione, “il fatto in sé è stato correttamente inserito dal giudicante nell’ipotesi tipica contestata ed alla tesi accusatoria la difesa ha opposto ragioni di merito volte a fornire una versione alternativa dei fatti di causa, versione alternativa peraltro per più profili irragionevole: vedere i figli alle sei del mattino ed attendere a quell’ora che uscissero per andare a scuola è francamente ricostruzione assolutamente illogica ed irrazionale.

Lo sforzo maggiore della difesa, anche in questa fase di legittimità, si è però indirizzato sulla valutazione della prova a carico e sulla attendibilità delle accuse della ex moglie.

Sul punto di nessun rilievo sono i documenti acquisiti al processo a riprova dell’instabilità mentale della p.o. e del suo astio verso l’ex marito, dappoichè  il giudicante ha logicamente concluso per la credibilità delle denunce in atti sulla base dell’intervento dei CC., chiamati dalla p.l. e sopraggiunti verso le ore 6.40 per constatare la singolare presenza a quell’ora dell’imputato davanti alla casa della p.l..

A ciò si aggiunga che nessuna plausibile e ragionevole giustificazione di quella presenza è stata data dall’interessato prima e dalla difesa successivamente“. ""

Fonte sentenze-cassazione.com, qui:

http://www.sentenze-cassazione.com/condannato-aver-suonato-troppo-il-campanello/
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