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sabato 25 gennaio 2014

Avvocato penalista - La Frode alimentare, il reato di cui all'art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n°. 283.

Avvocato penalista - La Frode alimentare, il reato di cui all'art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n°. 283.
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L'art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n°. 283, disciplina il reato di Frode alimentare e prevede che:

E'  vietato  impiegare  nella  preparazione  di alimenti o bevande, vendere,  detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti,   o   comunque   distribuire  per  il  consumo,  sostanze alimentari:

a)  private  anche  in  parte  dei  propri  elementi  nutritivi o mescolate  a  sostanze  di  qualità inferiore o comunque trattate in modo  da  variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;

b) in cattivo stato di conservazione;

c)  con  cariche  microbiche  superiori  ai  limiti  che  saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;

d)  insudiciate,  invase  da parassiti, in stato di alterazione o comunque  nocive,  ovvero  sottoposte  a  lavorazioni  o  trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
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Avvocato penalista - La Frode alimentare, il reato di cui all'art. 5 della Legge 30 aprile 1962, n°. 283.
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e) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 26 FEBBRAIO 1963, N. 441;

f) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 19 FEBBRAIO 1992, N. 142;

Questa  indicazione,  se  non  espressamente  prescritta  da  norme speciali,  potrà  essere  omessa quando la colorazione è effettuata mediante  caramello,  infuso  di  truciolo  di quercia, enocianina ed
altri colori naturali consentiti;

g)  con  aggiunta  di  additivi  chimici  di qualsiasi natura non autorizzati  con  decreto del Ministro per la sanità' o, nel caso che siano  stati  autorizzati  senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego.
I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;

h)  che  contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la  protezione  delle  piante  e  a  difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo.

Il  Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza  e  l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
 
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AGGIORNAMENTO

La L. 19 febbraio 1992, n. 142 ha disposto (con l'art. 57, comma 1) che  "A  partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione  della  direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio  1992,  è soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283".

Le pene previste per la commissione del reato in esame sono comminate dal successivo art. 6:

La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari. (comma abrogato).

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.
 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da € 309 a € 30.987.

Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) dell'articolo 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da € 2.582 a € 46.481.
 
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.
 
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale.

""" Frode alimentare, prova testimoniale dei dipendenti
Suprema Corte di Cassazione - Terza Sezione Penale
Sentenza 20 giugno - 12 settembre 2013, n. 37380
Presidente Teresi – Relatore Ramacci
 
La Terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si riporta in seguito, depositata il 20 giugno 2013, ha affermato che, ai fini dell’accertamento del cattivo stato conservativo di alimenti detenuti per essere venduti, il giudice di merito può ritenere che i fatti siano provati anche attraverso elementi di prova quali testimonianze di dipendenti addetti alla vigilanza, non essendo più necessarie verifiche tecniche sull'effettivo stato di conservazione degli alimenti. """

Fonte sentenze-cassazione.com :

http://www.sentenze-cassazione.com/frode-alimentare-prova-testimoniale-dei-dipendenti/

Per leggere il testo della sentenza, cliccare al seguente link:

http://www.sentenze-cassazione.com/wp-content/uploads/2014/01/Sentenza-12-09-2013-n.-37380.pdf
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