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martedì 31 maggio 2011

Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa.

Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa. 
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Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa.

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Il termine inglese o anglofono stalking ormai si è così diffuso e radicato anche nel nostro parlare o scrivere ordinario, che il titolo di reato assegnato alla figura criminosa è stato relegato ad un ruolo secondario, se non proprio ed addirittura ingiustificatamente marginale od inusato.
 
Questo fenomeno si è verificato e si protrae già fin dalle prime notizie circa il fatto che il Parlamento stava lavorando alla creazione della nuova figura criminosa.

I giornali, la televisione, la radio, i media, i rappresentanti delle varie forze politiche, nel corso delle loro rituali dichiarazioni stampa e, addirittura, gli addetti ai lavori (avvocati, magistrati, docenti in materie giuridiche), tutti o quasi, insomma, ad usare questa parola, stalking, per riferirsi alla o per dire della nuova norma penale, in fase di studio e di elaborazione.

Successivamente, questa usanza non solo non si è affievolita, ma ha continuato e si è ancora più diffusa, al punto che, ormai, troviamo il termine stalking nella convegnistica, nella formazione, nelle pubblicazioni scientifiche, nelle aule e negli atti dei Palazzi di Giustizia.
 
Indubbiamente, in questo stato di cose c'entra e non poco la nostra ingiustificata propensione all'esterofilia,  che ci porta a guardare all'estero in genere, ed all'estero anglo-americano in ispecie, con un sentimento di quasi ovvia o naturale sottomissione o subalternità culturale ed intellettuale, laddove, invece, se avessimo la necessaria consapevolezza di noi, della nostra storia e della nostra cultura, di ieri, di oggi e di sempre, forse ci porremmo con un diverso e più dignitoso contegno verso ciò che grossolanamente pensiamo che sia meglio di ciò che abbiamo noi.
 
Chiudo la parentesi su questi aspetti ricordando che uno dei più grandi e molto rari, invero, intelletti che la terra di Inghilterra abbia avuto nel corso della sua secolare storia, parlando della nostra lingua italiana, la definì la "lingua degli angeli".
 
Etimologicamente, in molti concordano che dovrebbe derivare dal verbo to stalk, con cui l'inglese definisce l'avvicinarsi furtivamente o di soppiatto, il gattonare, il muoversi con passo felpato o (in caccia), o, infine, l'accavallare.
 
Stalking, si origina, dall'atto o dall'azione con cui i cacciatori (stalkers) si appostavano in attesa della preda.

Mutuata dall'ambito cacciatoriale, la figura, evidentemente suggestiva come nessun'altra per dare meglio il senso e la portata dell'azione degli stalkers di esseri umani, secondo l'avviso dei criminologi d'oltre Manica,  finisce sui loro tavoli, tra i loro studi e nei loro scritti, per, poi, essere presa da noi e posta a fondamento di  una nuova norma del nostro Codice Penale, previo esame, studio e ri-elaborazione dei nostri legislatori.
 
Dalla sua genesi, attraverso la metamorfosi criminologica britannica, Stalking diviene anche il termine con  cui, in inglese, si definiscono tutti quegli svariatissimi atteggiamenti o comportamenti potenzialmente assumibili  da un individuo, che si sia determinato ad affliggere un'altra persona, predandola per gli scopi più disparati e  che, così facendo, le ingenera stati di ansia e/o di paura, fino ad arrivare a comprometterne seriamente, sia il   normale svolgimento delle sue ordinarie attività di lavoro, che le sue abitudini di vita quotidiana o di relazione.
 
Questa specifica tipologia di condotta assume rilevanza penale negli ordinamenti giuridici di moltissimi Paesi, ai quali anche il nostro si è uniformato, creando la nuova figura delittuosa di cui al già citato art. 612 bis c.p., rubricata Atti persecutori, secondo una delle distinte locuzioni con cui viene tradotto il termine stalking.
  
La persecuzione (rectius, predazione, n.d.a.) si può concretare attraverso le più svariate modalità, secondo l'azione o  la fantasia criminale del soggetto agente; solitamente avviene o, meglio, inizia mediante una reiterazione  di tentativi di comunicazione verbale, scritta, telefonica o telematica diretti alla vittima designata; altre volte, inizia o prosegue con appostamenti nei pressi dei luoghi abitualmente da essa frequentati (abitazione, ufficio, studio professionale, luogo di lavoro, palestra, circoli od associazioni di cui è membro, ecc.) e/od intrusioni nella sua vita privata (tavolo a fianco al ristorante; sdraio vicina al mare; sedile attiguo in treno o sul metrò).
 
Lo stalking, in genere, nasce a seguito di compromissioni delle relazioni interpersonali tra le persone, siano  esse affettive, amorose, lavorative, ecc., e genera modelli comportamentali che si connotano per le e si concretano nelle interferenze sistematiche nella vita di una o più persone, sia essa pubblica e/o privata.
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Avvocato penalista - Atti persecutori, il delitto di cui all'art. 612 bis del Codice Penale (stalking), l'origine del termine anglofono od inglese stalking e l'uso eccessivo od improprio che se ne fa. 
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